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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 148Fedlex · Rapporto esplicativo
semplici misure. In base all’articolo 67 capoverso 4 la presente disposizione non vale per le installazioni esistenti.
Art. 29 Servizi sanitari nelle stanze dei pazienti sottoposti a terapia
Rispetto al vigente articolo 36, viene sancito che all’interno della zona controllata le stanze per pazienti sottoposti a terapia devono essere dotate delle necessarie installazioni sanitarie (doccia, WC, lavabo). Attualmente questo presupposto non è sempre soddisfatto relativamente alla doccia. Per la realizzazione di tali misure edili è previsto un termine transitorio di tre anni.
Sezione 6: Disposizione e schermatura per la manipolazione di unità di irradiazione
Art. 30 Ubicazione delle unità di irradiazione
L’ubicazione delle unità di irradiazione utilizzate a scopi non medici è oggi disciplinato nell’articolo 60 ORaP. Nell’articolo 101 AP-ORaP la regolamentazione di questo aspetto viene delegato al DFI, che ottempera a questo obbligo con l’articolo 30 P-MSRa.
Art. 31 Requisiti dei locali di irradiazione
I requisiti sono stati ripresi dall’articolo 60 ORaP. L’osservanza dei vincoli per l’intensità di dose ambientale indicati considerando la frequenza d’esercizio garantisce il rispetto dei vigenti limiti di dose.
Art. 32 Requisiti delle unità di irradiazione fisse ubicate all’esterno di locali di irradia-
zione
L’osservanza dei valori operativi di intensità di dose ambientale prescritti garantisce che il limite di dose ammesso per le persone facenti parte della popolazione non superi 1 mSv/anno.
Art. 33 Requisiti delle unità di irradiazione mobile
L’articolo 33 P-MSRa corrisponde all’articolo 68 capoverso 1 della vigente ORaP.
Capitolo 3: Misure operative
Sezione 1: Misure operative generali
Art. 34 Deposito di sorgenti radioattive
Cpv. 1
Se vengono predisposti siti di deposito all’interno di zone di lavoro, si applicano i requisiti di cui agli articoli 19-23.
Cpv. 2
Per impedire la diffusione di contaminazioni in caso di incendi e per proteggere contro l’incorporazione viene ora richiesto che nei locali adibiti a deposito non si trovino né siano immagazzinati materiali acceleranti della combustione né derrate alimentari.
Cpv. 6
Il requisito dello stoccaggio di sorgenti radioattive instabili viene generalizzato rispetto al vigente articolo 15 capoverso 6.
Art. 35 Trasporto di sorgenti radioattive all’interno del perimetro aziendale
Cpv. 1
I trasporti all’interno del perimetro aziendale possono essere effettuati anche se le sostanze radioattive non sono destinate a essere riutilizzate nell’azienda stessa. Questo punto è stato corretto rispetto al vigente articolo 16 dell’ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate. È stato inoltre precisato che le condizioni qui stabilite per il trasporto si applicano soltanto al di fuori delle zone controllate e sorvegliate. Con l’autorizzazione dell’autorità cui compete il rilascio delle licenze o dell’autorità di vigilanza i trasporti possono essere effettuati ai sensi dell’articolo 3 in deroga ai requisiti di cui al capoverso 1, a condizione che sia possibile dimostrare che la radioprotezione è garantita (ad esempio trasporto di componenti di grandi dimensioni con attività radioattiva).
Cpv. 2