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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 152Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 54 Dimissione dopo una terapia con sostanze radioattive

Le prescrizioni tuttora in vigore sul ricovero e sulla dimissione di pazienti sottoposti a terapia con iodio 131 si rifanno alla direttiva del 1° settembre 1978 sulla radioprotezione nella terapia con iodio radioattivo. Da tempo gli ospedali coinvolti chiedono di ammorbidire i criteri di dimissione dei pazienti ricoverati sottoposti a terapia, argomentando con il fatto che rispetto ad altri Paesi europei la Svizzera prevede i limiti più restrittivi per le dimissioni.

Dal punto di vista della radioprotezione i limiti per la dimissione possono essere innalzati, anche se ciò comporta una riduzione dello standard di radioprotezione per i familiari dei pazienti sottoposti a terapia e l’ambiente. Un limite per la dimissione di 10 μSv l’ora a 1 metro di distanza dal paziente è compatibile con le «Raccomandazioni della Commissione europea 97»6 e i 200 MBq di attività residua, per la quale è ammessa anche un’applicazione ambulatoriale. Questo limite per la dimissione si avvicina inoltre alla normativa tedesca (3,5 μSv l’ora a 2 metri di distanza).

I criteri per la dimissione di pazienti sottoposti a terapia con nuclidi diversi dallo iodio 131 devono essere stabiliti in base ad accertamenti individuali e ipotesi generali di cui al capoverso 1.

Cpv. 3

In base al vigente articolo 37 capoverso 3, l’UFSP può autorizzare dimissioni anticipate se dettate da considerazioni mediche e sociali. Con il previsto innalzamento dell’intensità di dose al momento della dimissione l’UFSP valuterà in modo più restrittivo le future richieste (dimissione in caso di un’intensità di dose superiore a 10 μSv l’ora a 1 metro di distanza dal paziente) ed eventualmente chiederà ulteriori misure di radioprotezione per le dimissioni anticipate.

Cpv. 4

La norma concernente l’informazione e la documentazione sulla terapia da fornire al paziente e ai familiari corrisponde alle disposizioni sinora in vigore e alla prassi. Le informazioni e la documentazione sono destinate ai pazienti stessi, ai familiari e al personale di cura. Con il certificato sulla terapia eseguita e sui criteri di dimissione il paziente può fornire la spiegazione di eventuali allarmi radioattivi presso gli uffici doganali o altri servizi di misurazione.

Art. 55 Trattamento delle salme contenenti sostanze radioattive

La disposizione corrisponde in sostanza al vigente articolo 38.

Cpv. 3

La disposizione è stata ripresa dal vigente allegato 6 numero 6.

Sezione 4: Misure operative per la manipolazione di sorgenti sigillate e unità di irradiazione

Art. 56 Applicazione ed esercizio

È ripreso dall’articolo 68 ORaP attualmente in vigore.

Art. 57 Impiego mobile di unità di irradiazione per l’esame non distruttivo di materiale all’esterno di locali di irradiazione

È ripreso dall’articolo 60 ORaP attualmente in vigore.

Capitolo 4: Garanzia della qualità, esame, manutenzione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 58 Istruzioni d’esercizio e documentazione

Oltre alle istruzioni d’esercizio viene ora richiesto che per ogni impianto sia disponibile la documentazione tra cui la licenza d’esercizio, le istruzioni e i verbali dei controlli di qualità, i piani e i calcoli sulle

6 Protezione dalle radiazioni 97, Protezione dalle radiazioni conseguenti a terapia con iodio 131 (esposizione dovuta a pazienti esterni o a pazienti interni dimessi dal centro di cura), Commissione europea, Direzione Generale “Ambiente”, Sicurezza nucleare e protezione civile, 1998