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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 150Fedlex · Rapporto esplicativo

− descrizione e identificazione inequivocabile dell’apparecchio di misurazione;

− data della calibrazione;

− nome e firma della persona incaricata della calibrazione;

− dati sulla tracciabilità;

− entità della calibrazione;

− breve descrizione della procedura e delle condizioni di misurazione;

− risultati della misurazione e indicazione dell’approssimazione.

Cpv. 5 e 6

L’articolo 103 capoverso 1 AP-ORaP stabilisce misure volte a garantire il funzionamento degli apparecchi di misurazione, che ai capoversi 5 e 6 sono specificate per apparecchio e applicazione.

Art. 39 Informazione al corpo dei pompieri

Corrisponde al vigente articolo 21 capoverso 1.

Art. 40 Istruzione e sorveglianza del personale di pulizia

In linea di principio nelle zone controllate si deve prevedere che si verifichino contaminazioni. Per questo motivo il personale di pulizia può eseguire solo i lavori per i quali è stato autorizzato e istruito da periti. Gli addetti alle pulizie che operano almeno una volta alla settimana nelle zone controllate sono considerati professionalmente esposti a radiazioni secondo l’articolo 63 capoverso 1 AP-ORaP.

Art. 41 Segnalazioni

La nozione di zona controllata è stata sostituita dalle nuove nozioni di zona controllata e zona sorvegliata ai sensi del articolo 91 AP-ORaP.

Art. 42 Metodi di lavoro e comportamento

Rimane invariato rispetto al vigente articolo 23.

Art. 43 Mezzi di protezione individuale

Rimane invariato rispetto al vigente articolo 24.

Sezione 2: Misure operative per la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate

Art. 44 Indumenti di lavoro nelle zone di lavoro e nelle zone

Il presente articolo disciplina ora anche i requisiti per gli indumenti di lavoro nelle zone.

Art. 45 Mobilio e attrezzature nelle zone di lavoro e nelle zone

Il presente articolo disciplina anche l’entità e la possibilità di decontaminazione del mobilio e delle attrezzature nelle zone.

Art. 46 Applicazione ad animali e piante

Per esperienza la possibilità di ammettere deroghe alle disposizioni di cui al capoverso 1 non risulta necessaria. Non occorre neppure mettere in circolazione prodotti animali e vegetali ai quali sono state applicate sorgenti radioattive non sigillate. Per questi motivi i capoversi 2 e 3 del vigente articolo 28 sono stati abrogati senza essere sostituiti.

Cpv. 1 lett. b

Le procedure di esenzione in seguito a misurazione nell’applicazione di sorgenti radioattive ad animali e piante sono state adeguate alle prescrizioni riviste dell’ORaP.

Cpv. 1 lett. c

Le gabbie con animali contenenti sostanze radioattive e le colture vegetali con mezzi di coltura contrassegnati come radioattivi devono essere stazionate e coltivate all’interno di zone controllate.

Art. 47 Somministrazione di sorgenti radioattive non sigillate ad animali a fini veterinari

Se vengono somministrate sorgenti radioattive non sigillate ad animali a fini veterinari, diagnostici e terapeutici, devono essere adottate misure per la radioprotezione analogamente all’applicazione di sorgenti radioattive non sigillate a persone.