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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 151Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 1
La somministrazione di sorgenti radioattive a fini veterinari è ammessa soltanto se sono adottate le necessarie misure di radioprotezione per il rispetto dei limiti e dei vincoli.
Cpv. 2 e 3
Con l’osservanza di un’esposizione massima di 10 μSv l’anno dopo la dimissione degli animali trattati si ottempera al principio di ottimizzazione di cui all’articolo 5 AP-ORaP. L’osservanza dell’esposizione massima di 10 μSv l’anno è pertanto ragionevole per gli animali e i loro detentori se sono seguite appropriate regole di comportamento.
Art. 48 Prove sul campo
Le prove sul campo soggette a licenza sono sempre valutate individualmente dall’autorità di vigilanza ed eventualmente esaminate sul posto. Non è dunque necessario differenziare la procedura nella manipolazione di sorgenti radioattive al di sotto e al di sopra del centuplo del livello di licenza, com’era sinora sancito nell’ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate.
Sezione 3: Misure operative per applicazioni di medicina nucleare
Art. 49 Protezione dei pazienti
I requisiti per ottimizzare le esposizioni a scopi medici a protezione dei pazienti sono già stabiliti in modo dettagliato nell’articolo 43 AP-ORaP. I capoversi 1-3 del vigente articolo 31 sono dunque abrogati. È abrogato anche il vigente capoverso 4, poiché gli articoli 49 e 59 AP-ORaP disciplinano i necessari requisiti. Il nuovo articolo stabilisce che l’indicazione e la giustificazione degli esami e dei trattamenti devono essere annotate nella cartella clinica considerando le raccomandazioni in materia di tecniche diagnostiche ottimizzate e i valori di riferimento diagnostici. Analogamente alle disposizioni dell’ordinanza sui raggi X per uso medico la nuova ordinanza sancisce che il paziente può essere osservato durante gli esami diagnostici di medicina nucleare.
Art. 50 Registrazione delle applicazioni di radiazioni
I requisiti di cui all’articolo 43 capoverso 3 AP-ORaP per la registrazione delle cartelle cliniche sono precisati per le applicazioni di medicina nucleare.
Cpv. 3
È stabilito un termine di conservazione unitario sovracantonale di almeno 10 anni per gli esami diagnostici e 20 anni per le applicazioni terapeutiche.
Art. 51 Applicazione di sorgenti radioattive non sigillate
La disposizione corrisponde al vigente articolo 33.
Art. 52 Terapie ambulatoriali e residenziali
La disposizione concernente l’applicazione ambulatoriale e il ricovero di pazienti, ai quali è stato somministrato lo iodio 131 a scopi terapeutici, corrisponde al vigente articolo 34.
Cpv. 4
Rispetto alla vigente disposizione di cui all’articolo 35 capoverso 3, il nuovo articolo stabilisce che devono essere comunicati anche il numero dei giorni di ricovero e la patologia delle terapie effettuate. L’autorità di vigilanza riceve così dati aggiuntivi per valutare i possibili effetti negativi sull’ambiente.
Cpv. 5
La disposizione secondo la quale l’applicazione frazionata di iodio 131 non è ammessa in quanto non giustificata né ai fini della radioprotezione né dal punto di vista medico corrisponde a una prassi pluriennale ed è stata anche confermata dalla Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).
Art. 53 Escrementi di pazienti
La disposizione corrisponde al vigente articolo 35.