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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 149Fedlex · Rapporto esplicativo

Il termine «estraneo» è stato sostituito da «terzi».

Cpv. 3

Gli imballaggi conformi all’ADR possono non soddisfare in ogni caso il requisito di cui al capoverso 1 lettera b, tuttavia sono senz’altro accettabili per i trasporti esclusivamente all’interno del perimetro aziendale. Di conseguenza è stato aggiunto questo ulteriore capoverso, affinché per i colli provenienti dall’esterno del perimetro aziendale o in uscita da esso non debbano essere adottate ulteriori misure di schermatura per il trasporto parziale interno.

Art. 36 Smaltimento degli imballaggi delle sorgenti

Il presente articolo sostituisce il vigente articolo 17. Il possibile obbligo di riutilizzazione o rivalorizzazione di sorgenti radioattive è già sancito nell’articolo 120 AP-ORaP e qui non deve più essere menzionato. I capoversi 1 e 2 del vigente articolo 17 sono stati pertanto abrogati. I capoversi 1 e 2 del vigente articolo 17 sono stati pertanto abrogati. Il capoverso 3 è stato integrato in modo tale che, per rilasciare il nulla osta agli imballaggi, si debba altresì garantire l’osservanza del livello di esenzione.

Art. 37 Immissioni nell’ambiente

Cpv. 1

In linea di principio per tutte le immissioni di sostanze radioattive superiori al livello di esenzione di cui all’appendice 3 colonna 9 AP-ORaP occorre stabilire un bilancio, anche per le immissioni a norma dell’articolo 125 AP-ORaP.

Cpv. 3

È possibile immettere direttamente in un corso d’acqua le acque di scarico radioattive provenienti da un impianto di controllo che rientrano nel limite autorizzato.

Art. 38 Strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

Cpv. 1

L’equipaggiamento minimo necessario di strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti per la manipolazione di sorgenti radioattive viene elencato all’allegato 6, differenziando per ambito di applicazione.

Cpv. 2

Il possibile requisito di allestire un bilancio dello scarico dell’aria contaminata radioattivamente viene già stabilito all’articolo 18 e non deve essere ripetuto qui.

Cpv. 3

L’immissione in commercio nonché il controllo della stabilità di misurazione degli apparecchi per la misurazione delle radiazioni ionizzanti sono disciplinati dall’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e dall’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 2012 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) emanata d’intesa con il DFI e il DATEC. Essa stabilisce quali apparecchi di misurazione devono essere sottoposti a una prova di omologazione e tarati prima della loro prima utilizzazione e per quali applicazioni.

Cpv. 4

Per garantirne il corretto funzionamento, gli apparecchi di misurazione delle radiazioni per i quali nella OSMRI non sono definiti requisiti devono essere calibrati prima della prima utilizzazione e ricalibrati dopo eventuali riparazioni o dopo aver constatato uno scarto inaccettabile. Affinché una calibrazione sia efficace, il servizio che se ne occupa deve possedere le seguenti competenze tecniche:

− conoscenza del funzionamento e dell’utilizzo dell’apparecchio di misurazione da calibrare;

− conoscenza nella determinazione dell’approssimazione della misurazione;

− conoscenza della tracciabilità delle misure campione utilizzate;

− adeguata infrastruttura tecnica per la misurazione;

− documentazione e validazione della procedura di calibrazione.

Al momento della calibrazione deve essere emesso un apposito certificato, che contenga i seguenti elementi:

− commissionario e committente;