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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

evento radiologico medico. Gli incidenti sottostanno sempre all’obbligo di notifica.

Vi è l’obbligo di notificare un evento radiologico medico all’autorità di vigilanza a partire da una compromissione moderata di organi o funzioni, conformemente a quanto previsto dai Common Terminology Criteria for Adverse Events7 (CTCAE, Grade 2): Moderate adverse event requiring minimal, local, noninvasive intervention e.g. packing or cautery or limiting instrumental activities of daily living (ADL) e.g. shopping, laundry, transportation or ability to conduct finances. Si intendono pertanto effetti moderati o ritardati come una leggera stenosi indotta dalle radiazioni o una modifica cutanea con lievi disturbi (fibrosi cutanea) che richiedono un intervento locale minimo o che limitano le attività della vita quotidiana: spesa, bucato, spostamenti, disbrigo di questioni finanziare.

Uno scambio di pazienti o di organi – indipendentemente dalle conseguenze effettive o possibili – è sempre un evento medico che soggiace all’obbligo di notifica.

Soggiacciono all’obbligo di notifica anche gli eventi in cui i pazienti sono stati esposti a una dose efficace superiore a 100 mSv.

Art. 27 Procedura in caso di smantellamento o di sostituzione parziale di un accelera-

tore

Prima di procedere allo smantellamento di un acceleratore oppure alla sostituzione e all’eliminazione di parti di esso, occorre tenere conto del fatto che le radiazioni ad alta energia possono generare un’attivazione. Questa disposizione chiarisce che si considerano sorgenti non sigillate le parti attivate.

Sezione 8: Altri acceleratori di particelle impiegati in medicina

Art. 28 Requisiti per gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina

Per gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina si stabilisce in questo articolo la procedura per definire l’esperienza necessaria nell’ambito di un progetto concreto e lo stato della scienza e della tecnica da considerare. Questi altri acceleratori di particelle impiegati in medicina sono unici nel loro genere. I requisiti per questi impianti dipendono sostanzialmente dall’uso specifico e dalle peculiarità dell’impianto, nonché da ambiti specialistici e di ricerca talvolta fortemente orientati all’innovazione. Dal punto di vista della radioprotezione non si intendono definire in un’ordinanza i requisiti per questi singoli impianti e per i loro regimi di esercizio, buona parte dei quali al momento della realizzazione di un impianto saranno nuovamente obsoleti. Per garantire la protezione dalle radiazioni ionizzanti e al contempo fornire a chi richiede una licenza per un tale impianto la massima sicurezza possibile in termini di pianificazione, nel presente articolo si sancisce una disposizione procedurale, che obbliga i richiedenti a presentare all’UFSP un rapporto sulla sicurezza conformemente all’articolo 137 dell’ordinanza sulla radioprotezione. A seconda delle indicazioni contenute nel rapporto sulla sicurezza, i richiedenti illustrano quali requisiti della presente ordinanza devono essere considerati per quel particolare acceleratore di particelle. Purché nel rapporto sulla sicurezza non sia disposto diversamente, gli altri articoli dell’OrAc (allegati inclusi) si applicano solo agli acceleratori disciplinati dall’OrAc e non agli altri acceleratori di particelle.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo

Modifica della data.

Art. 30 Licenze esistenti

Le licenze che sono state rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide fino al rinnovo o alla scadenza. Il loro contenuto fa tuttavia riferimento alle prescrizioni della presente ordinanza. Le nuove disposizioni di essa valgono dunque anche per l’esercizio già autorizzato di tutti gli acceleratori di particelle impiegati in medicina. Per gli acceleratori di particelle impiegati in medicina già installati si richiederà di allestire una zona sorvegliata al posto delle attuali zone controllate. Se

7 National Cancer Institute; Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0; NCI, NIH, DHHS. May 29, 2009; NIH publication # 09-7473.