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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 37 Miscele di nuclidi

Corrisponde al vigente articolo 35 dell’ordinanza sulla dosimetria.

Art. 38 Misura della concentrazione di attività nell’aria respirabile

Corrisponde al vigente articolo 36 dell’ordinanza sulla dosimetria. La formulazione è stata concretizzata.

Art. 39 Nuclidi speciali

Corrisponde al vigente articolo 37 dell’ordinanza sulla dosimetria.

Art. 40 Accertamento della dose in caso di esposizione al radon

Questo nuovo articolo disciplina l’accertamento della dose in caso di esposizione al radon, che non avveniva con l’ordinanza sulla dosimetria vigente. Tale accertamento si basa sull’articolo 63 capoverso 1 lettera d AP-ORaP.

Nessuno dei servizi di dosimetria individuale attivi in Svizzera è attualmente riconosciuto per l’esecuzione di un simile accertamento della dose. Secondo le stime dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) saranno poche le persone per le quali si renderà necessario un accertamento della dose per la loro esposizione al radon sul posto di lavoro. È ipotizzabile che la Suva, l’IRA o un servizio di misurazione del radon chieda il riconoscimento.

Le misurazioni del radon necessarie per l’accertamento della dose devono essere eseguite da un servizio di misurazione del radon riconosciuto (art. 168 AP-ORaP). I servizi di misurazione del radon non sono tuttavia autorizzati a calcolare le dosi individuali in base a tali misure. Questa operazione può essere eseguita unicamente da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto.

Nell’allegato 10 viene illustrato l’accertamento della dose e ne viene definita la formula.

Il capoverso 3 illustra in che modo è determinato il fattore di equilibrio (F).

Sezione 2: Esecuzione di misurazioni di sondaggio e condizioni per l’omologazione di servizi di misura dell’incorporazione

Art. 41 Misurazioni di sondaggio

Questo articolo è stato riformulato allo scopo di obbligare le aziende ad assumersi le proprie responsabilità per l’esecuzione delle misurazioni di sondaggio. Si basa sull'istruzione L-06-01 sull’esecuzione delle misurazioni di sondaggio ed esige che le procedure seguite e i risultati siano messi a verbale internamente all'azienda.

Art. 42 Omologazione dei servizi di misurazione dell’incorporazione

Questa disposizione corrisponde nei contenuti al vigente articolo 39 dell’ordinanza sulla dosimetria, ad eccezione del rimando all'AP-ORaP. La formulazione è stata adeguata per una migliore comprensione.

Sezione 3: Modelli standard per i calcoli

Art. 43 Calcolo degli standard

Corrisponde al vigente articolo 40 dell’ordinanza sulla dosimetria. La formulazione è stata adeguata per una migliore comprensione.

Capitolo 4: Dosimetria ambientale

Il 24 novembre 2004 la CPR ha emanato una raccomandazione sulla garanzia della qualità delle misurazioni dei sistemi di dosimetria ambientale (Empfehlung zur Sicherstellung der Messdatenqualität von Umgebungsdosimetriesystemen; documento non pubblicato in italiano). I contenuti di questa raccomandazione sono stati integrati in fase di revisione nei nuovi articoli 44-49 dell’ordinanza sulla dosimetria.

Sezione 1: Definizioni generali e prescrizioni

Art. 44 Scopo della dosimetria ambientale

Corrisponde nei contenuti al capitolo 2 della raccomandazione CPR del 2004.