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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Legislazione sulla radioprotezione svizzera
L’ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina del 15 novembre 2001 (Ordinanza sulle sorgenti radioattive in medicina, OSRM) contiene prescrizioni dipartimentali esecutive (ovvero con precisazioni) concernenti l’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione (ORaP).
La presente revisione della OSRM, denominata adesso Ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (OSM), tiene conto delle modifiche necessarie in seguito alla revisione dell’ordinanza sulla radioprotezione. Sono stati inoltre apportati completamenti, spostamenti e correzioni necessari a una migliore comprensione.
1.1.2 Direttive internazionali
Con la revisione dell’ORaP (avamprogetto ORaP: AP-ORaP), e di conseguenza con l’OSM, si tiene conto nella maniera più ampia possibile degli aspetti fondamentali della radioprotezione riportati in direttive e standard internazionali come ad esempio nelle direttive Euratom che stabiliscono norme fondamentali di sicurezza2 (BSS).
Per gli aspetti disciplinati più dettagliatamente, come ad esempio la regolamentazione della garanzia della qualità nella manipolazione di sorgenti mediche, viene richiesta l’osservanza delle norme internazionali appropriate (ad esempio norme CEI o EN) e/o delle raccomandazioni internazionali (ad esempio le raccomandazioni della Società svizzera di radiobiologia e fisica medica oppure le guide dell’UFSP).
1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche
1.2.1 Adeguamenti in base alla revisione dell’ORaP (AP-ORaP) Fisico medico
Nell'avamprogetto dell’AP-ORaP viene disciplinato il coinvolgimento di un fisico medico per quanto concerne la garanzia della qualità, la sicurezza e l’esigenza di una capacità lavorativa adeguata. Ne vengono inoltre definiti i compiti e le competenze, poi ulteriormente precisati nell’OSM.
Denominazione delle zone
Il termine «zona controllata» è stato sostituito all’interno dell’AP-ORaP, a causa di una rielaborazione del concetto di «aree» e «zone», con il termine «zona controllata» o «zona sorvegliata», a seconda del tipo e del potenziale di pericolosità. Poiché nel caso delle sorgenti mediche il rischio di contaminazione è esiguo, nell’OSM il termine «zona controllata» è stato sistematicamente sostituito con «zona sorvegliata». I requisiti che una zona sorvegliata deve soddisfare corrispondono a quelli previsti per le attuali zone controllate.
Vincoli per la dose ambientale
L’AP-ORaP disciplina la limitazione di dose ambientale e delega al DFI la determinazione di vincoli per la dose ambientale (risp. dosi ambientali) affinché tale limitazione venga rispettata durante l’applicazione di sorgenti e impianti. Perciò il termine finora utilizzato «intensità massima ammissibile di dose ambientale» viene sostituito all’interno dell’OSM con «vincoli per la dose ambientale».
Sorgenti mediche
Nell’AP-ORaP, la definizione del termine «sorgenti mediche radioattive» è stata eliminata. Per questo motivo, il titolo dell’OSRM è stato riformulato e in tutti gli articoli interessati il concetto di «sorgenti radioattive in medicina» è stato sistematicamente sostituito con «sorgenti mediche».
1 RS 814.501
2 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.