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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 18 Apparecchi di misura
Titolo: L’espressione «apparecchi per la misura delle radiazioni» è stata sostituita con «apparecchi di misura», dato che si intendono sia apparecchi per la misura delle radiazioni per la sorveglianza delle aree contigue, dei locali e delle persone, sia apparecchi per la misura dell’attività.
Capoverso 1: La richiesta di avere a disposizione apparecchi di misura è stata formulata in maniera più generale e completata con il riferimento all’allegato 6 (nuovo). In questo modo sono coperti sia gli aspetti del vecchio articolo 15 sia la parte del vecchio articolo 23 capoverso 2 relativa al tema.
Capoverso 2: È stata introdotta la richiesta generale di controllo regolare degli apparecchi di misura con riferimento all’allegato 6. In questo modo risultano coperte le relative disposizioni, finora mancanti, per apparecchi di misura per la sorveglianza delle aree contigue, dei locali e delle persone e quelle del vecchio articolo 23 capoverso 3 per gli apparecchi per la misura dell’attività.
Art. 19 Controllo dell’ermeticità e della contaminazione
L’articolo è stato diviso in 2 capoversi.
Art. 20 Obbligo di notifica
L’obbligo di notifica sancito nell’AP-ORaP viene ampliato. Sono stati eliminati doppioni con l’AP-ORaP.
Osservazione sul vecchio capoverso 2: Con la nuova AP-ORaP le sorgenti mediche del nuclide Ir-192 con un’attività di circa 370 GBq (tempo di dimezzamento circa 74 giorni) per dispositivi after-loading rientrano nella categoria «sorgenti sigillate ad alta attività». L’autorità preposta al rilascio delle licenze potrebbe di conseguenza esigere la richiesta di una licenza separata per ogni importazione o esportazione. Tuttavia, per le normali attività con sorgenti mediche del nuclide Ir-192 ciò non è previsto.
Art. 21 Eliminazione
Per motivi di adeguamento all’AP-ORaP l’espressione «riciclaggio» è stata sostituita da «riutilizzazione». L’opzione di restituzione alla ditta fornitrice è stata eliminata, dato che questa implica una riutilizzazione.
Art. 22 Trasporto di sorgenti mediche all’interno dell’area aziendale
Capoverso 1: L’espressione «estraneo» è stata sostituita da «terzi».
Capoverso 2: Non sempre gli imballaggi conformi all’ADR soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettera b, pur essendo del tutto adeguati per i trasporti che avvengono esclusivamente all’interno dell’area aziendale. Di conseguenza è stato introdotto un capoverso aggiuntivo, affinché per gli imballaggi che vengono consegnati dall’esterno dell’area aziendale o spediti all’esterno dell’area aziendale non debbano essere adottate misure di schermatura aggiuntive per il trasporto parziale interno.
Art. 23 Radioprotezione all’interno dell’azienda
Capoverso 1: L’espressione «prescrizioni in materia di radioprotezione» è stata sostituita da «istruzioni in materia di radioprotezione» per motivi di uniformità con altre ordinanze tecniche.
Art. 24 e 25
Rielaborati dal punto di vista redazionale: la normativa vigente è stata riportata in maniera più precisa, non sono state apportate modifiche di carattere contenutistico.
Art. 26 Garanzia della qualità
Capoverso 1: È stato introdotto l’obbligo fondamentale di applicare un programma di garanzia della qualità per tutti gli aspetti relativi al trattamento di irradiazione (medici, specificamente connessi agli apparecchi e di fisica medica). Finora questo aspetto veniva coperto solo in punti specifici e trattato in maniera diversa nelle sezioni 2. e 3.
Capoverso 2: L’esigenza di tenere conto dello stato della scienza e della tecnica è stata riformulata e armonizzata con altre ordinanze tecniche.
Capoverso 3: È stato introdotto l’obbligo fondamentale di eseguire controlli di qualità tecnici con riferimento all’allegato 5 (nuovo).