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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 5 Documentazione delle irradiazioni
L’articolo è stato diviso in 3 capoversi.
Capoverso 1: La richiesta di documentare i dati necessari per la determinazione delle dosi è stata completata con le dosi della diagnostica per immagini. In tempi recenti la diagnostica per immagini viene utilizzata più spesso. Da un lato ciò è dovuto al miglioramento delle possibilità tecniche, dall’altro al costante tentativo di migliorare la precisione delle irradiazioni terapeutiche. Le dosi aggiuntive che si generano in questo modo risultano perciò, in parte, non più trascurabili.
Capoverso 3: L’obbligo di conservazione dei dati è stato precisato con un riferimento alle disposizioni vigenti per le cartelle cliniche.
Art. 6 Coinvolgimento di fisici medici
Capoverso 1: Viene precisata la richiesta fondamentale dell’AP-ORaP sul coinvolgimento dei fisici medici e ne viene definita la portata minima di base.
Capoverso 2: L’utilizzatore viene obbligato a mettere a disposizione, quando è necessario il coinvolgimento di un fisico medico, una capacità di lavoro adeguata per ogni tipo di applicazione che si può presentare. La frequenza delle applicazioni è molto diversa a seconda dell’azienda. La capacità di lavoro minima richiesta del 20 per cento di posto di lavoro (per tipo di applicazione) è pensata per le aziende medie, però, nel singolo caso, può rappresentare anche un problema. In questo caso trova applicazione l’articolo 4.
Capoverso 3: In singoli casi, per applicazioni complesse e rischiose, l’autorità di vigilanza può esigere in via eccezionale una capacità di lavoro superiore.
Capoverso 4: In tal modo viene data all’autorità di vigilanza la possibilità di impartire istruzioni diverse, in casi singoli e tenendo conto della situazione specifica. Le applicazioni semplici standardizzate possono pertanto, in determinati casi, essere effettuate dal terapeuta senza il coinvolgimento regolare del fisico medico.
Capoverso 5: Per garantire e per poter controllare che il fisico medico sia coinvolto in misura sufficiente i compiti e le competenze di quest’ultimo, così come quelli del suo supplente, devono essere stabiliti per scritto.
Capitolo 2: Misure edili di radioprotezione e attrezzatura
Art. 7 Vincoli della dose ambientale
Titolo: Per l’adeguamento all’AP-ORaP il termine «intensità massime ammissibili di dose ambientale» è stato sostituito con «vincoli per la dose ambientale».
Art. 8 Calcolo delle schermature
Capoverso 1: Il termine «intensità di dose ambientale» è stato sostituito da «vincoli per la dose ambientale» (vedi punto 1.2 «Vincoli per la dose ambientale»).
Art. 9 Ubicazione delle unità d’irradiazione
L’articolo comprende adesso un solo capoverso. Il capoverso 2 è stato spostato all’articolo 10 capoverso 1 per motivi strutturali.
Art. 10 Requisiti del locale d’irradiazione
Capoverso 1: Il termine «zona controllata» è stato sostituito con il termine «zona sorvegliata» (vedi punto 1.2 «Denominazione delle zone»).
Capoverso 2 lettera h: È stato integrato con il riferimento all’allegato 6 numero 1.3 concernente i requisiti degli apparecchi per la sorveglianza dell’intensità di dose. I requisiti erano finora contenuti nelle istruzioni L-09-03 dell’UFSP (vedi allegato 6).
Capoverso 3 lettera a: La modifica concerne soltanto il testo tedesco.