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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2.2 Modifiche della struttura Completamenti, riduzioni, riformulazioni e correzioni di articoli o capoversi e di allegati
Sono stati apportati completamenti e precisazioni risultanti da adeguamenti all'AP-ORaP oppure necessari o desiderati per una migliore comprensione. Inoltre le disposizioni contenute in questa ordinanza sono state armonizzate con disposizioni simili in altre ordinanze, in particolare con quelle dell’Ordinanza concernente la manipolazione di sorgenti radioattive (MSRa).
Nuovi articoli o capoversi, nuovi allegati
La disposizione concernente il coinvolgimento di fisici medici, quella sulla sicurezza delle sorgenti sigillate ad alta attività e una disposizione generale sulla garanzia della qualità sono state inserite in nuovi articoli (art. 6, 17 e 26).
A causa di completamenti e/o precisazioni in alcuni articoli sono stati inseriti nuovi capoversi.
In due nuovi allegati sono state riassunte e disciplinate in maniera più precisa le esigenze di garanzia della qualità delle sorgenti mediche (allegato 5) e quelle per l’impiego e il controllo di apparecchi di misura (allegato 6).
Lasciato immutato:
Unità d’irradiazione a raggi gamma
L’allegato 3 è stato lasciato immutato. Disciplina le basi di calcolo delle schermature necessarie per gli impianti d’irradiazione a raggi gamma. Dato che non ci sono quasi più applicazioni di questo tipo si è deciso di mantenere l’allegato 3 (vasto e tecnicamente complesso), ma di non rielaborarlo.
1.3 Ripercussioni
1.3.1 Confederazione
Attuazione delle nuove disposizioni nel quadro dell’attività di vigilanza dell’UFSP.
1.3.2 Cantoni
Nessuna.
1.3.3 Industria
Adeguamenti all’interno delle aziende a causa dei requisiti minimi più severi per il coinvolgimento dei fisici medici.
2 Commenti ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione, definizioni
L’articolo è stato rielaborato dal punto di vista redazionale e riporta la normativa vigente in maniera più precisa. Non contiene modifiche di carattere contenutistico rispetto alla pratica vigente.
Art. 2 Tecnica di costruzione, contrassegno ed esame delle sorgenti mediche
Capoverso 3: L’esigenza di tenere conto dello stato della scienza e della tecnica è stata riformulata e armonizzata con altre ordinanze tecniche.
Art. 3 e 4
Gli articoli sono stati rielaborati dal punto di vista redazionale e riportano la normativa vigente in maniera più precisa. Non contengono modifiche di carattere contenutistico rispetto alla pratica vigente. Nel capoverso 4 l’aggiunta di «in via eccezionale» ha lo scopo di chiarire che le deroghe non possono diventare la regola. Se ciò dovesse verificarsi, l’ordinanza dovrà essere modificata.