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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Il numero 6 riguarda la manipolazione di sorgenti o impianti in istituti di formazione. Di norma si tratta di sorgenti radioattive sigillate a bassa attività e impianti a raggi X con protezione totale con una potenza di radiazione ridotta che non esigono una vigilanza onerosa da parte delle autorità, un aspetto che si riflette anche negli emolumenti.
Il numero 7 riguarda la manipolazione di sorgenti sigillate. Con la differenziazione in fino a 10 e più di 10 sorgenti radioattive si tiene conto soprattutto dell’onere amministrativo delle autorità di vigilanza e cui compete il rilascio della licenza. Rispetto all’ordinanza vigente, nella quale è prescritta una graduazione per numero di limiti di licenza, il nuovo metodo è notevolmente più semplice e trasparente.
Il numero 8 riguarda la manipolazione di sorgenti ad alta attività. Con la differenziazione in fino a 3 e più di 3 sorgenti ad alta attività si tiene conto dell’onere amministrativo e di vigilanza delle autorità. Rispetto alle sorgenti di cui ai punti 1.25/1.26, per le sorgenti ad alta attività sono richieste misure di messa in sicurezza e amministrative di vigilanza supplementari, e questo si riflette nel maggiore emolumento.
Il numero 9 riguarda la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate in zone controllate, nella formazione e nella ricerca nelle zone di lavoro di tipo B e C. Gli emolumenti sono calcolati in base alle diverse esigenze delle relative zone di lavoro. Le zone di lavoro di tipo A non vengono qui considerate perché richiedono un’elaborazione e una vigilanza individuali, i rispettivi emolumenti sono pertanto calcolati in funzione del dispendio e non su base forfetaria. Per la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate a bassa attività, che non consentono un esercizio all’interno di una zona di lavoro o lo consentono solo con un onere sproporzionato (per esempio esperimenti sul campo), l’autorità di vigilanza può ammettere l’installazione di zone controllate (numero 9.1). L’emolumento inferiore a quello delle zone di lavoro rispecchia il minore onere amministrativo e di vigilanza richiesto.
Il numero 10 riguarda le licenze di trasporto per sorgenti radioattive. Questa posizione non figura nell’ordinanza vigente. Con questo nuovo emolumento, calcolato in funzione del dispendio, l’onere per la verifica del programma di garanzia della qualità nel trasporto di sorgenti radioattive e di un’adeguata sorveglianza viene fatturato con un importo forfetario. Si può rinunciare a una fatturazione individuale dato che l’onere delle autorità non presenta grandi differenze tra i vari titolari di licenze.
Numero 11: per le licenze che ricadono nel campo di vigilanza della Suva, l’UFSP fattura un emolumento di 200 franchi (finora una tassa di cancelleria di 125 franchi). Le aziende nel campo di vigilanza della Suva sono in particolare quelle industriali e commerciali. Con l’emolumento per queste aziende si copre l’onere dell’UFSP, che comprende l’inserimento dei dati rilevanti per la licenza nella banca dati, la verifica della completezza dei dati e degli allegati della domanda di licenza, eventuali domande/richieste di documentazione successive ai richiedenti, il rilascio/rinnovo/revoca della licenza e la stampa/l’invio/l’archiviazione delle decisioni e della documentazione. L’onere della Suva per la vigilanza in queste aziende è coperto direttamente tramite i premi: alle aziende che occupano personale in Svizzera e che sottostanno alla legge federale contro gli infortuni (LAINF) non vengono fatturati emolumenti. Per le aziende straniere, la Suva si attiene essenzialmente all'OEm-RaP.
B. Riconoscimento di formazioni e perfezionamenti
Numeri 1 e 2: l’onere amministrativo per il riconoscimento di corsi e cicli di formazione in radioprotezione e, in seguito al nuovo concetto di formazione sancito nell’AP-ORaP, anche di moduli per il perfezionamento, è elevato: comprende in particolare la verifica dei contenuti didattici, dei regolamenti d’esame e della garanzia della qualità (audit sul posto). Per ciascun riconoscimento, Il dispendio in termini di personale è di circa due giorni per il riconoscimento e la vigilanza di cicli di formazione, rispettivamente di mezza giornata/un giorno per il riconoscimento e la vigilanza di perfezionamenti.
C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale
Numero 1: per il riconoscimento di servizi di dosimetria individuale finora veniva fatturata unicamente la tassa di cancelleria di 125 franchi. Ora, in ossequio alla parità di trattamento (principio di equivalenza) con organi di esecuzione equivalenti, verrà chiesto un emolumento adeguato al dispendio dell’UFSP (1,5 giorni ogni cinque anni).
Numero 2: dato che per i servizi di dosimetria individuale accreditati l’esame tecnico da parte dell’UFSP non viene più effettuato, l’onere è ridotto di circa due terzi (mezza giornata ogni cinque anni).