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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo

della medicina (umana, odontoiatrica e veterinaria). In questo modo si garantisce che la dotazione minima di mezzi di protezione sia vincolante per tutte le aziende e non come finora solo per gli ospedali e per i gabinetti medici, dentistici e di veterinaria esplicitamente menzionati.

a Medicina umana

1. La definizione di grembiule intero/camice protettivo è stata sostituita dalla definizione di grembiule di radioprotezione secondo DIN 61331-3.

2. La definizione di semi-grembiuli o grembiuli per la regione lombare è stata sostituita dalla definizione di grembiule di protezione per le gonadi secondo DIN 61331-3 e l’equivalente di piombo minimo aumentato da 0,25 mm a 0,5 mm secondo DIN 61331-3.

3. La definizione di copertura protettiva dei testicoli e delle ovaie è stata sostituita dalla definizione di protezione di testicoli e ovaie secondo DIN 61331-3.

4. Ora per la protezione del personale nella radiologia interventistica si richiede la protezione della tiroide e occhiali con lenti al piombo.

5. Ora per la protezione dei pazienti nella tomografia computerizzata e per la protezione del personale negli esami interventistici della tomografia computerizzata si richiede la protezione della tiroide.

Il capoverso 4 è stato abrogato senza essere sostituito poiché si possono coprire le parti del corpo mediante i mezzi di protezione enumerati nei capoversi 1–5 e la copertura della scatola porta pellicole non è più rilevante a causa della crescente digitalizzazione dei sistemi a raggi X.

b Odontoiatria

1. Le due sezioni sono ora riassunte in una nuova sezione e i due termini grembiule e mantellina sostituiti da grembiule di radioprotezione secondo DIN 61331-3.

c Medicina veterinaria

1. Il termine grembiule di radioprotezione è stato ripreso immutato dalla medicina umana.

2. Il termine guanti è stato sostituito da guanti di radioprotezione secondo DIN 61331-3. Inoltre è stata eliminata perché ovvia la precisazione che con i guanti di radioprotezione si proteggono il personale e terzi.

3. Ora per la protezione del personale è richiesta la protezione della tiroide. Questo requisito era stato esplicitamente richiesto dalla Società dei veterinari svizzeri (SVS).

Allegato 3: Norme basilari per il calcolo delle schermature

a Frequenza di esercizio degli impianti a raggi X

La prima parte della sezione a sui valori minimi mA tipici relativi agli esami radiologici più frequenti (pag. 16 dell’ordinanza sui raggi X vigente) è stata abrogata senza essere sostituita. Ciò da un lato poiché di fatto certe radiografie non vengono più effettuate (per es. la tomografia) e dall’altro poiché i valori per i sistemi a raggi X analogici e digitali variano notevolmente e pertanto l’indicazione di un singolo valore non ha alcun senso.

Alla tabella con l’indicazione delle frequenze di esercizio minime per gli impianti a raggi X fissi sono stati aggiunti i tomografi volumetrici digitali, la cui frequenza di esercizio minima di 100 mA·min/per settimana corrisponde già alla prassi attuale. Gli impianti a raggi X per le radioscopie non figurano più nella tabella. I moderni impianti a raggi X per la radioscopia presentano sempre anche un’opzione per le radiografie e rientrano pertanto nella categoria degli impianti a raggi X per radiografie e radioscopie.

Le indicazioni sulle frequenze di esercizio minime degli impianti a raggi X per la tomografia computerizzata sono stati riassunti in una nuova tabella alla fine della sezione a. Ora si distingue se la tomografia computerizzata è eseguita in un’azienda con un numero di pazienti basso, medio o elevato. Le frequenze di esercizio minime sono state riprese dall’istruzione UFSP R-07-04 (Determinazione delle misure edili di schermatura per i tomografi computerizzati multistrato).

b Tensione del tubo