Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine

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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia

3 Commento alle singole disposizioni

Con l’articolo proposto 131a Tasse sul clima e sull’elettricità la competenza della Confe- derazione per la riscossione delle tasse sul clima e sull’elettricità dovrebbe essere ancora- ta alla Costituzione. Si tratta di una norma costituzionale aperta che lascia al legislatore un grande margine di manovra per impostare concretamente le tasse e per concepirne la fase di transizione.

3.1 Art. 131a Tasse sul clima e sull’energia elettrica

La nuova disposizione dovrebbe essere inserita dopo la base costituzionale in materia di imposte speciali di consumo (art. 131 Cost.). La rubrica con la designazione di nuovi tipi di tasse riflette gli obiettivi fondamentali che dovrebbero essere perseguiti con la sua introduzione: protezione del clima, risparmio energetico ed efficienza energetica. Ancorando il sistema di incentivazione dei settori del clima e dell’energia alla Costituzio- ne si intende promuovere il passaggio necessario verso un Paese ad emissioni limitate, efficiente in termini energetici e più indipendente dall’energia fornita dall’estero.

Il capoverso 1 conferisce alla Confederazione la competenza per la riscossione di una tassa sul clima su combustibili e/o carburanti nonché di una tassa sull’elettricità sull’e- nergia elettrica. In altre parole, la Confederazione potrà riscuotere simultaneamente delle tasse d’incentivazione su uno o più fornitori di energia. Il legislatore può anche prevedere tributi differenziati, ad esempio tasse sull’elettricità distinte secondo le fonti di produzione. Il capoverso 1 stabilisce inoltre l’obiettivo di incentivazione, ossia la di- minuzione delle emissioni di gas serra e la promozione di un consumo parsimonioso e razionale dell’energia. In tal modo, esso completa l’articolo 74 Cost. in ambito climatico (cfr. n. 2.3 sulla vigente attuazione). L’attuale tassa sul CO sui combustibili con desti-

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nazioni parzialmente vincolate dovrebbe essere sostituita da una nuova tassa sul clima sui combustibili e il vigente supplemento di rete dalla tassa sull’elettricità. Con la nuova disposizione non verrebbe per contro abolita la tassa sui composti organici volatili (COV). Si manterrebbero altresì la tassa sul traffico pesante e le imposte speciali di consumo (imposta sugli oli minerali compreso il supplemento fiscale).

Anche il capoverso 2 si basa sul principio d’incentivazione, nel senso che gli obiettivi auspicati devono essere raggiunti con la riscossione delle tasse sul clima e sull’energia, ma non con la loro utilizzazione (questa è la caratteristica fondamentale di un sistema di promozione). A tal fine le tasse devono presentare un importo minimo. Il capoverso 2 prevede quindi che le tasse debbano essere calcolate in modo da fornire un notevole contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione. Le tasse d’incentivazione rappresentano pertanto lo strumento principale per conseguire gli obiettivi climatici ed energetici, ma dovrebbero essere completate con ulteriori misure in materia di politica climatica ed energetica (ad es. prescrizioni). Nella definizione degli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione si tiene anche conto degli sviluppi sul piano internazionale, in particolare nell’UE. Per quanto concerne le emissioni di gas serra sarebbe necessario orientarsi agli obiettivi di riduzione ancorati nella legislazione sul clima, mentre per quanto concerne l’energia elettrica agli obiettivi relativi allo svilup- po e al consumo di elettricità previsti dalla legge sull’energia (LEne).

Nella riscossione delle tasse sul clima e sull’elettricità, il capoverso 3 dovrebbe obbligare il legislatore a prendere in considerazione le imprese che sarebbero eccessivamente gra-