Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine
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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia
vate dalla riscossione delle tasse. Si tratta segnatamente di misure di attenuazione per le imprese con un’elevata emissione di gas serra o con un elevato consumo energetico, la cui competitività internazionale risulterebbe notevolmente compromessa dalle tasse sul clima o sull’elettricità. Il margine di manovra del legislatore dovrebbe spaziare dalla riduzione delle aliquote della tassa all’esenzione dalla riscossione delle singole tasse. L’adozione di tali misure di attenuazione potrebbe essere legata all’obbligo di fornire controprestazioni, come accade attualmente per la restituzione della tassa sul CO (cfr.
2 art. 31 cpv. 1 lett. b legge sul CO ). Le misure di attenuazione dovrebbero essere in ogni
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caso opportune e compatibili con gli impegni internazionali contratti dalla Svizzera.
Il capoverso 4 contiene il principio di base della ridistribuzione del gettito delle tas- se alla popolazione e all‘economia. Sarebbe fatta salva la compensazione di perdite di gettito specifiche della Confederazione nel caso della tassa sul traffico pesante, legata alle prestazioni (cpv. 5). Il legislatore disciplinerebbe l’impostazione e le modalità della ridistribuzione. In questo modo la ridistribuzione alla popolazione potrebbe essere effet- tuata, ad esempio, pro capite tramite le casse malati ed eventualmente anche tramite altri canali (ad es. assegni). Per le imprese sussisterebbe, ad esempio, la possibilità di ridistribuire il gettito tramite le casse di compensazione, in base alla massa salariale AVS o alla massa salariale massima assicurata conformemente alla LAINF. Se sussistesse un orientamento alla ridistribuzione pro capite a prescindere dall’uso, ne beneficerebbero in virtù dell’effetto d’incentivazione perseguito quei nuclei familiari e quelle imprese che consumano una quantità modesta di combustibili, carburanti o corrente elettrica. In un prossimo futuro una parte della ridistribuzione potrebbe essere computata all’imposta federale diretta o ai contributi alle assicurazioni sociali. Questa ridistribuzione potrebbe essere stabilita proporzionalmente all’importo dell’imposta o ai contributi versati. Poiché l’aliquota d’imposta non sarebbe modificata e gli importi ridistribuiti su base annua attraverso questo canale sarebbero adeguati ai proventi delle tasse d’incentivazione, non esisterebbe in nessun caso uno scopo fiscale. Un tale computo non influirebbe sul sostrato fiscale dei Cantoni e nemmeno sul finanziamento delle assicurazioni sociali.
Il capoverso 5 garantisce la compensazione di perdite di gettito chiaramente definite della Confederazione e dei Cantoni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) con il gettito della tassa sul clima applicata ai carburanti. In base all’articolo 85 Cost. la Confederazione attualmente riscuote una tassa commisurata alle prestazioni sul traffico pesante e una parte del relativo prodotto netto è devoluta ai Can- toni. Il Consiglio federale può utilizzare al massimo due terzi dei proventi della TTPCP per finanziare grandi progetti ferroviari (cfr. disposizioni transitorie art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. b Cost.). La TTPCP può essere riscossa solo per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse (art. 85 cpv. 1 Cost.). Un indennizzo multiplo degli stessi costi esterni climatici non è pertanto ammesso. Se venisse introdotta una tassa sul clima sui carburanti, i costi climatici esterni causati dal traffico pesante sarebbero coperti almeno in parte e quindi non potrebbero più essere utilizzati per calcolare la TTPCP. Questo potrebbe causare una riduzione delle aliquote di tale tassa. Solo in questo caso la perdita di gettito risultante per la TTPCP sarebbe com- pensata con i proventi della tassa sul clima sui carburanti.
3.2 Art. 197 n. 6 (Disposizione transitoria)
La disposizione transitoria prevede che le misure di sostegno esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica costituzionale, che il legislatore intende mantenere a tempo determinato e che secondo il diritto vigente sono state finanziate con il prodotto della tassa sul CO o con supplementi di rete, devono essere eliminate gradualmente. Il
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legislatore dovrebbe poter modificare le attuali misure di sostegno al fine di ottimizzarle