Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine

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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia

anche durante l’eliminazione graduale, purché ciò appaia adeguato alla luce della loro eliminazione. Tuttavia, le nuove misure di sostegno non possono essere finanziate con il prodotto della tassa sul clima e sulla corrente.

Nel sistema di incentivazione vale il principio della ripartizione delle tasse (art. 131a cpv. 4). Tuttavia, le tasse sul clima e sull’elettricità devono poter essere utilizzate per un periodo transitorio anche per gli scopi di sostegno esistenti sulla base dell’articolo 197 numero 6. Questa disposizione transitoria parzialmente vincolata vale anche se le misure di sostegno devono essere modificate od ottimizzate nel senso indicato sopra.

Il capoverso 1 prevede che al momento dell’introduzione la tassa sul clima sopprima l’attuale tassa sul CO sui combustibili e che la tassa sull’elettricità sopprima l’attuale

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supplemento di rete.

Il capoverso 2 disciplina una transizione senza problemi dal sistema di sostegno a quello di incentivazione. Le nuove tasse vengono aumentate gradualmente ai sensi dell’articolo 131a capoverso 2 fino al raggiungimento dell’effetto di incentivazione perseguito.

Secondo il capoverso 3 le misure di sostegno, che ai sensi del diritto vigente sono fi- nanziate con il prodotto della tassa sul CO e che sono mantenute nel nuovo diritto,

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dovrebbero essere eliminate gradualmente. Una parte della tassa sul CO è attualmente

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disponibile per promuovere scopi di incentivazione. A tal fine viene utilizzato un terzo del prodotto, ma al massimo 300 milioni di franchi all’anno, per misure volte a ridurre le emissioni di CO degli edifici (art. 34 legge sul CO ). Inoltre, per la promozione delle

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tecnologie finalizzate a ridurre i gas serra, un importo annuo massimo di 25 milioni di franchi dei proventi della tassa sul CO è versato al Fondo per le tecnologie per il finan-

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ziamento di fideiussioni. Sotto il profilo temporale si dovrebbe applicare la prescrizione secondo cui l’attuale destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO su combu-

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stibili fossili per misure di sostegno nel settore edilizio sarà soppressa gradualmente dal 1° gennaio 2021. Il programma di promozione nel settore edilizio deve essere soppresso al più tardi entro la fine del 2025 e a partire da quel momento il Fondo per le tecnologie non dovrebbe più ricevere afflussi di risorse.

Il capoverso 4 riguarda il supplemento di rete. La norma riprende essenzialmente il ca- poverso 3. La differenza consiste nel fatto che la Costituzione in questo caso non do- vrebbe prescrivere la data d’inizio della prescrizione graduale delle misure di sostegno finanziate con l’attuale supplemento di rete (come la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica [RIC] o le gare d’appalto pubbliche). Inoltre, il termine per la soppressione completa delle misure di sostegno sarebbe disciplinato in maniera diversa. I contributi di promozione dovrebbero essere erogati fino alla fine del 2030 ed essere limitati al massimo fino al 31 dicembre 2045.

Infine, secondo il capoverso 5 il prodotto della tassa sul clima e sull’elettricità potrebbe essere utilizzato nel periodo di transizione dal sistema di sostegno a quello di incentiva- zione solo per la ridistribuzione del prodotto secondo l’articolo 131a capoverso 4, nella misura in cui nelle misure di sostegno sia ammesso il finanziamento degli impegni. Nel periodo di transizione la disposizione dovrebbe servire come base per la destinazione parzialmente vincolata del prodotto delle nuove tasse (ad es. finanziamento delle misure di sostegno menzionate). L’articolo 131a capoverso 5 non sarebbe interessato.