Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine
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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia
4 Possibilità di attuazione 2021–2030
4.1 Punti principali
La disposizione costituzionale proposta costituisce la base per il passaggio dal sistema di promozione a quello di incentivazione. I dettagli del sistema d’incentivazione sono rego- lati in una seconda fase nell’ambito della legislazione sull’energia e il clima. A tale scopo, nel periodo dal 2021 al 2030 dovranno valere i seguenti punti principali (le possibilità di attuazione esposte di seguito corrispondono allo stato dei lavori attuale):
Dal 2021 le tasse sul clima e sull’energia elettrica dovrebbero orientarsi agli obiettivi climatici ed energetici della Confederazione e dovrebbero fornire un contributo fonda- mentale al loro raggiungimento. In tale contesto si dovranno inoltre rispettare obiettivi e sviluppi sul piano internazionale, in particolare dell’UE. La tassa sul clima riscossa sui combustibili si orienterà all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra per il perio- do dal 2021 al 2030, che sarà sancito nella legislazione sul clima. La sua entità dovreb- be dipendere dal contenuto di carbonio dei combustibili e dovrebbe essere adeguata periodicamente, conformemente agli obiettivi da raggiungere. A tal fine dovrebbero essere considerate le prescrizioni già esistenti e le ulteriori misure complementari per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il Programma Edifici, finanziato tramite la destina- zione parzialmente vincolata dell’odierna tassa sul CO dovrebbe essere abbandonato
2,
progressivamente dal 2021 e dovrebbe terminare definitivamente il 2025. Per quanto riguarda i carburanti, per la futura legislazione sul clima saranno mantenute due varian- ti: una senza e una con tassa sul clima riscossa sui carburanti. L’importo di questa tassa verrebbe stabilito nell’ambito del margine di manovra esistente («turismo della benzina» per evitare la tassa; oneri esistenti e futuri dovuti alle imposte sugli oli minerali o alla TTPCP). Per la fase iniziale, al momento il Consiglio federale appoggia una variante sen- za tassa sui carbutanti.
Nel settore dell’energia elettrica sono determinanti gli obiettivi di ampliamento e con- sumo di energia elettrica per il 2030 desunti dall’avamprogetto della legge sull’energia. Sarà tenuto conto di eventuali disposizioni nell’ambito del previsto accordo sull’energia tra la Svizzera e l’UE. Nel quadro dell’attuazione sarà verificata la possibilità di diffe- renziare le aliquote della tassa a seconda del tipo di produzione – ad esempio fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili – nel rispetto degli obblighi internazionali della Sviz- zera. I lavori in questo ambito non sono ancora conclusi. Affinché la quota di elettricità generata a partire da energie rinnovabili possa essere ulteriormente aumentata, durante una fase transitoria la tassa sull’energia elettrica dovrà essere completata con una forma ottimizzata del sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di energia elettrica. Gli strumenti di promozione a termine dovranno essere soppressi, fermo restando che gli ultimi strumenti di promozione saranno approvati nel 2030, con una durata limitata al massimo al 31 dicembre 2045.
Per le imprese, che sarebbero eccessivamente gravate dalla riscossione delle tasse, sono previste misure di attenuazione compatibili con gli impegni internazionali contratti dalla Svizzera. Si tratta di imprese con un elevato consumo energetico e un’elevata emissione di gas serra che sarebbero notevolmente svantaggiate nella loro competitività interna- zionale a seguito delle tasse.