Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia
Nel periodo dal 2021 al 2030, i proventi dalla tassa sul clima e sull’energia elettrica dovrebbero essere così ridistribuiti: il gettito dalla tassa sul clima sarà ridistribuito all’e- conomia e alla popolazione, prima parzialmente, in una fase di transizione, e poi inte- ramente dal 2025, ossia una volta scadute le destinazioni parzialmente vincolate per il Programma Edifici e il fondo di tecnologia. Nel caso in cui sia introdotta una tassa sul clima riscossa sui carburanti e pertanto sia necessario ridurre la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), eventuali perdite di gettito dalla TTPCP dovranno essere compensate tramite i proventi derivanti dalla tassa sul clima riscossa sui carburanti (cfr. n. 5.2.1). Anche i proventi dalla tassa sull’energia elettrica saranno ridistribuiti all’e- conomia e alla popolazione, ma dopo aver dedotto i contributi per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (RIC) previsti fino al 2030 e gli obbli- ghi conseguenti. La ridistribuzione alla popolazione avviene pro capite, mentre quella alle imprese avviene in proporzione alla massa salariale AVS o conformemente alla massa salariale LAINF massima assicurata. Sarà verificata l’estensione della ridistribuzione alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
4.2 Possibile impostazione delle tasse sul clima e sull’energia elettrica
4.2.1 Base di calcolo e ammontare delle tasse
Tenendo conto dei punti principali, qui di seguito verranno forniti esempi per illustrare le possibili attuazioni dell’articolo costituzionale proposto per il periodo 2021−2030. In riferimento agli obiettivi ipotizzati, al tipo di ridistribuzione del gettito, alla soppressione delle misure di promozione (Programma Edifici, RIC) e alle misure di sostegno per par- ticolari imprese che fanno un uso particolarmente intenso dell’energia, le combinazioni selezionate sono equivalenti. Tuttavia si differenziano dal punto di vista delle basi di calcolo, dell’entità delle tasse e del risultante grado di raggiungimento degli obiettivi. Il grado di raggiungimento degli obiettivi indica fino a che punto questi possono essere raggiunti con le aliquote tributarie proposte. Inoltre, mostra la necessità d’intervento re- sidua per l’adempimento degli obiettivi: per tale entità devono dunque essere impiegate altre misure e altri strumenti complementari, come ad esempio prescrizioni.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi per svariati scenari di tasse è stato analizzato sulla base di modelli (Ecoplan 2015). Data la molteplicità delle supposizioni necessarie − ad esempio in merito all’andamento demografico e dei prezzi dell’energia, ai suppo- sti adeguamenti comportamentali conseguenti alle modifiche dei prezzi, allo scenario di riferimento di base − le stime sono caratterizzate da incertezze. Inoltre, i modelli non consentono tecnicamente di raffigurare le misure ulteriormente necessarie in mo- do dettagliato e comprensivo delle varie possibilità. Nonostante tali limitazioni, i calcoli fungono da base per rilevare le differenze sostanziali tra le possibilità di attuazione e in particolare la necessità d’intervento residua.
Obiettivi di fondo
Gli obiettivi energetici e climatici per il periodo dopo il 2020 non sono ancora definiti. Nell’ambito della prima fase della Strategia energetica 2050, il Parlamento sta attual- mente discutendo gli obiettivi energetici. Nel messaggio concernente la Strategia ener- getica 2050 (SE 2050), il Consiglio federale propone obiettivi di consumo energetico e di energia elettrica pro capite e obiettivi di ampliamento nel settore della produzione di energia elettrica da fondi rinnovabili (cfr. n. 1.1.1). Muovendo da questi obiettivi ed ese- guendo una conversione al 2030, l’obiettivo di riduzione del consumo di energia elet- trica è pari a meno 10 per cento circa rispetto al consumo pro capite del 2000. Qualora si raggiungano gli obiettivi complessivi del consumo energetico conformemente alla SE