Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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nella struttura organizzativa delle ferrovie svizzere. Visto che nel settore operano vari GI, è inoltre fondamentale istituire un servizio indipendente di assegnazione delle tracce (SAT). Attribuendo alle ITF un diritto di partecipazione allargato alle decisioni di investimento dei GI, si creerà maggiore trasparenza e il potenziale di discriminazione risulterà ridotto. Per migliorare l’efficienza e l’interoperabilità e per proporre soluzioni integrate ai clienti, i diritti e gli obblighi – così come il controlling e il finanziamento della gestione di sistema – verranno disciplinati per legge. Ciò contribuirà ulteriormente a ridurre il potenziale discriminatorio riconducibile alla posizione dominante di una o più aziende sul mercato. Il disciplinamento dei diritti dei viaggiatori migliorerà la posizione di questi ultimi nei confronti delle ITF. Infine, le modifiche proposte permetteranno di armonizzare lo spazio internazionale dei trasporti.
Il progetto si propone di rafforzare ulteriormente il panorama ferroviario svizzero: la maggiore trasparenza e la riduzione del potenziale di discriminazione consentiranno di migliorare a lungo termine l’organizzazione e di aumentare l’efficienza dell’attuale sistema. Gli adeguamenti proposti migliorano la compatibilità con il diritto dell’UE.
1.3 Punti essenziali del progetto
1.3.1 Servizio di assegnazione delle tracce
1.3.1.1 Situazione iniziale
Servizio indipendente di assegnazione delle tracce per evitare il rischio di discrimi-
nazioni
Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della Riforma delle ferrovie 1 l’assegnazione delle tracce è garantita dalle stesse imprese ferroviarie integrate. La riforma le ha però obbligate a separare dal punto di vista organizzativo e contabile il settore dell’infrastruttura dagli altri settori aziendali. Tale assetto corrispondeva al quadro normativo europeo vigente. Concludendo l’accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri, la Svizzera si è impegnata ad applicare disposizioni equivalenti a quelle contenute nelle direttive UE 91/4401, 95/182 e 95/193.
Per soddisfare le aspettative legate all’introduzione del libero accesso alla rete, le tracce devono essere pianificate e assegnate in modo non discriminatorio. Il 26 febbraio 2001 le tre direttive summenzionate sono quindi state sostituite dal primo pacchetto ferroviario dell’UE che prevede la creazione di un organismo indipendente dalle ferrovie dal punto di vista organizzativo, giuridico e decisionale, incaricato di assegnare le tracce ai richiedenti, di pianificare e predisporre gli orari nonché di stabilire, calcolare e riscuotere i canoni per l’utilizzazione dell’infrastruttura. Nel
1 Direttiva 91/440 CE del Consiglio del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU n. L 237 del 24.8.1991, pag. 25
2 Direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, GU n. L 143 del 27.6.1995, pag. 70
3 Direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, GU n. L 143 del 27.6.1995, pag. 75