Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Il finanziamento dei costi della vigilanza attraverso una tassa di privativa è stato scartato in quanto quest’ultima dovrebbe essere calcolata in funzione dei vantaggi che lo Stato concede con il rilascio della concessione. I vantaggi finanziari derivanti dalla concessione possono variare considerevolmente. Pertanto, questo strumento non garantisce la ripartizione uniforme dei costi di vigilanza.

Variante 3: emolumenti a copertura dell’integralità dei costi

Non è corretto ripartire l’integralità dei costi dell’attività di vigilanza tra le imprese di trasporto che nel corso dell’anno sono state sottoposte a controlli d’esercizio e audit da parte dell’UFT. Gran parte dell’attività non è infatti riconducibile direttamente a un comportamento errato delle imprese. I costi della vigilanza dovrebbero essere sostenuti dall’intero settore e non solo dalle imprese presso le quali l’UFT ha effettuato controlli.

Variante 4: mantenere lo status quo

Mantenere lo status quo significa che i costi per la vigilanza dell’UFT sono sostenuti in buona parte dalla Confederazione e, di rimando, dai contribuenti. Questo comporta un sovvenzionamento indiretto di imprese che non avrebbero bisogno di aiuti finanziari.

Variante 5: aumentare il grado di copertura dei costi in vista del rilascio delle autorizzazioni

Non sarebbe giusto obbligare le imprese a partecipare ai costi della vigilanza solo nel momento in cui necessitano di un’autorizzazione per la costruzione di impianti o per l’esercizio di veicoli.

1.3.6.2 Informazione del pubblico

Se, da un lato, l’obbligo dell’autorità di vigilanza di informare il pubblico dev’essere sancito dalla legge, dall’altro occorre limitare il campo d’applicazione della LTras laddove l’accesso del pubblico a informazioni rilevanti per la sicurezza può ripercuotersi negativamente sulla sicurezza dei trasporti pubblici.

1.3.6.3 Finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti a fune

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della nuova normativa che concretizza il progetto FAIF verrà a mancare la base legale per la concessione – da parte della Confederazione e dei Cantoni – di contributi agli investimenti a favore di impianti a fune per il trasporto regionale di persone con funzione di collegamento in virtù dell’articolo 56 Lferr.

In futuro gli investimenti a favore di impianti a fune con funzione di collegamento quali le ferrovie a cremagliera verranno finanziati attraverso il FIF, mentre quelli degli impianti turistici continueranno a non essere cofinanziati dalla Confederazione.