Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Accertamento dell’idoneità Svincolo dei medici dal segreto Art. 82a Lferr

professionale

Finanziamento degli impianti di Disciplina del finanziamento Art. 16 LIFT trasporto a fune dei costi infrastrutturali Art. 18a, titolo e

lett. b

Autorizzazione d’esercizio per Autorizzazione da parte Art. 3 cpv. 2bis– impianti a fune e impianti accesso- dell’UFT per impianti a fune e 2quaterLIFT

ri impianti accessori che necessi-

tano di un’autorizzazione

cantonale

Impresa ferroviaria Adeguamento del rinvio alla Art. 2 cpv. 3 LFFS

Lferr

Mutui rimborsabili condizional- Adeguamento all’art. 51b cpv. Art. 31 cpv. 4 LTV mente 3 Lferr introdotto dal progetto

FAIF

Qui di seguito sono presentate le principali modifiche.

1.3.6.1 Tassa di vigilanza

Se finora la Confederazione si è assunta quasi tutti i costi legati alla sorveglianza delle attività delle imprese di trasporto, in futuro queste ultime saranno chiamate a contribuire maggiormente al finanziamento. Questo significa che i Cantoni dovranno partecipare ai costi legati alla sorveglianza della sicurezza per l’offerta di trasporto che hanno ordinato. In particolare, gli operatori del traffico a lunga distanza, le imprese di trasporto merci e gli utenti dei binari di raccordo (mittenti) dovranno farsi interamente carico della tassa di vigilanza. Nei casi in cui non vi è un trasporto regolare o professionale, l’UFT può rinunciare, su richiesta, alla riscossione della tassa.

Varianti scartate

Variante 1: tassa solo per poche imprese di trasporto molto redditizie

Anziché applicare la tassa a tutte le imprese di trasporto sottoposte a sorveglianza. è ipotizzabile riscuoterla solo per le imprese che realizzano un fatturato elevato e che non beneficiano di indennità.

Questa variante è stata scartata perché il fatto di applicare la tassa unicamente alle imprese che non beneficiano di indennità pubbliche costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata.

Variante 2: tassa di privativa anziché tassa di vigilanza