Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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oltre che disporre di una rete ferroviaria di alta qualità. In veste di importante Paese di transito per il traffico viaggiatori e merci internazionale, la Svizzera collabora attivamente alla definizione della rete ferroviaria europea.
È quindi nel suo interesse che le condizioni quadro normative siano in ampia misura compatibili con quelle dell’UE e garantiscano l’interoperabilità. Il presente progetto mira ad assicurare l’accesso senza discriminazioni alla rete, un’esigenza formulata dall’UE.
Equivalenza con il diritto europeo
Secondo l’articolo 52 paragrafo 6 dell’Accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera applica il principio dell’equivalenza tra gli ordinamenti giuridici, ossia adotta le disposizioni di diritto interno sulla base dell’evoluzione del diritto unionale. In virtù di una decisione del Comitato misto Svizzera-UE istituito a tenore dell’articolo 51 ATT, le disposizioni equivalenti figurano nell’allegato 1 dell’Accordo.
1.5.2 Primo pacchetto ferroviario dell’UE e «Recast»
La direttiva 2012/34/UE26, detta anche «Recast», è una rifusione delle tre direttive 91/440/CEE27, 95/18/CE28 e 2001/14/CE29, ossia del primo pacchetto ferroviario europeo30 che modifica anch’esso queste direttive.
Assegnazione delle tracce
La normativa europea determinante è la direttiva 2012/32/UE che non figura ancora nell’allegato all’ATT. All’articolo 38 prevede che la capacità di infrastruttura è assegnata dal gestore dell’infrastruttura. L’articolo 7 paragrafo 2 precisa che se il gestore dell’infrastruttura non è indipendente da un’impresa ferroviaria sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, la funzione di assegnazione delle tracce è svolta, rispettivamente, da un organismo incaricato della riscossione dei canoni e da un organismo incaricato dell’assegnazione della capacità indipendenti dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.
26 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32
27 Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25
28 Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 18 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70
29 Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29
30 Il primo pacchetto ferroviario, pubblicato nel marzo 2001 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, comprende le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE.