Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Obbligo di informazione, reclami e sanzioni

Né la LTV né l’OTV contemplano disposizioni dettagliate sull’obbligo delle imprese di trasporto di informare i viaggiatori. L’articolo 52 OTV prevede esigenze minime per il trasporto internazionale di viaggiatori soggetto ad autorizzazione.

L’obbligo di informazione in caso di ritardi e soppressioni dev’essere sancito dalla legge quale regola di base e contemplare l’obbligo di informare i viaggiatori circa i loro diritti affinché possano farli valere.

Oggi le imprese di trasporto non sono tenute ad avere un ufficio reclami. La nuova disposizione prevede che tutte le imprese debbano dotarsi di un punto di contatto al quale i viaggiatori possono rivolgersi per presentare un reclamo in caso di violazione dei loro diritti. I viaggiatori devono rivolgersi all’ufficio reclami prima di adire l’organismo di esecuzione competente. In molti casi, infatti, il contatto con l’impresa può portare a un accordo. Inoltre, quando si rivolge all’organismo di esecuzione il passeggero non ha qualità di parte alla procedura ma solo di denunciante.

Secondo l’articolo 52 LTV il trasporto pubblico di viaggiatori sottostà alla vigilanza dell’UFT, che può abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o impedirne l’applicazione se infrangono la legge. Il progetto per la consultazione prevede che l’UFT fungerà da organismo di esecuzione dei diritti dei viaggiatori e ne sorveglierà l’attuazione. Gli Stati membri dell’UE hanno già istituito organismi nazionali competenti. Nell’aviazione vigono disposizioni europee analoghe. Per la Svizzera la funzione di organismo di esecuzione compete all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 LNA.

L’UFT deve poter pronunciare sanzioni contro le violazioni ai diritti dei viaggiatori. Queste sanzioni, pronunciate contro le imprese di trasporto, devono essere efficaci, proporzionate e avere un effetto deterrente. Secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettera a LTV è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una decisione fondata sulla LTV o su una disposizione d’esecuzione e notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal medesimo articolo. Per poter procedere penalmente contro un’impresa di trasporto in virtù dell’articolo summenzionato, deve essere stata emessa una decisione per violazione dei diritti che menzioni la sanzione e commini una sanzione in caso di ulteriori violazioni della legge. La decisione è a sua volta impugnabile. Dopo che questa è cresciuta in giudicato, in caso di ulteriori violazioni, può essere avviato un procedimento penale.

1.3.5.3 Motivazione della normativa proposta e valutazione delle opzioni

La normativa proposta mira a rafforzare i diritti dei viaggiatori nel trasporto soggetto a concessione e autorizzazione retto dalla LTV. Sono state valutate modifiche della LTV, della Lferr, della LDis come pure vari adeguamenti a livello di ordinanza. L’adeguamento della LTV e dell’omonima ordinanza si è rivelato lo strumento più adeguato a tal fine.

Le opzioni esaminate sono la restrizione generale dei diritti dei viaggiatori al traffico ferroviario, l’unificazione delle prescrizioni nel settore del trasporto ferroviario e con autobus e l’introduzione di deroghe per il trasporto regionale.