Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Secondo la direttiva 2012/34/UE le decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie – incluse la definizione e la valutazione della disponibilità e dell’assegnazione delle singole tracce ferroviarie come pure la riscossione dei canoni per l’utilizzazione dell’infrastruttura – devono essere adottate da un organismo indipendente. Per adempiere i requisiti di indipendenza dell’UE, il SAT dovrà essere trasformato in servizio indipendente, e sarà incaricato altresì di riscuotere i canoni delle tracce orarie.

Il diritto dell’UE esige inoltre che le decisioni sui prezzi delle tracce siano adottate da un organismo indipendente. Il Consiglio federale ha già stabilito i principi per la determinazione dei prezzi delle tracce nell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria in base ai quali l’UFT definisce i prezzi per la rete ferroviaria nazionale. L’esigenza dell’UE è quindi già soddisfatta.

Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria

L’attuale quadro normativo europeo ammette le ITF integrate. La direttiva 2012/32/UE non prescrive alle ITF europee un determinato modello di governo d’impresa, ma sancisce l’indipendenza dei GI per le funzioni fondamentali come pure per la fissazione dei prezzi e l’attribuzione delle tracce. Le imprese devono tenere un conto di profitti e perdite e un bilancio separati delle attività di trasporto e di gestione dell’infrastruttura ferroviaria. I finanziamenti pubblici concessi a uno di questi due settori di attività non possono essere trasferito all’altro.

Con la Riforma delle ferrovie 1 la Svizzera ha sancito la separazione contabile e organizzativa del settore dei trasporti da quello dell’infrastruttura. L’istituzione di un servizio di assegnazione delle tracce indipendente e il rafforzamento della commissione di arbitrato permettono di adeguare il diritto svizzero a quello europeo. Nell’ambito della proposta per un quarto pacchetto ferroviario31 sono previsti obblighi di indipendenza più rigorosi («muraglie cinesi») per le ITF integrate. I GI dovrebbero essere indipendenti dalle ITF sotto il profilo sia organizzativo che decisio-

nale (cfr. n. Error! Reference source not found.).

Organismo di regolamentazione

Secondo la normativa UE ogni Stato membro deve istituire un unico organismo nazionale di regolamentazione per il settore ferroviario. La direttiva 2012/34/UE prevede di rafforzare il ruolo e l’indipendenza di quest’organismo. Per garantire un accesso senza discriminazioni ai servizi di trasporto ferroviario e alla loro fornitura, è necessario rafforzare l’indipendenza e le competenze degli organismi nazionali di regolamentazione (ad es. possibilità di comminare sanzioni o di ordinare controlli) come pure la collaborazione tra tali organismi per le questioni transnazionali.

La direttiva sottolinea ulteriormente l’importanza dell’indipendenza dell’organismo di regolamentazione. Oltre agli attuali compiti, l’organismo fungerà da garante della concorrenza: verificherà l’assenza di discriminazioni nella concessione dell’accesso alla rete, nell’imposizione dei canoni di utilizzo ecc. e sarà autorizzato a pronunciare sanzioni (ad es. multe). Potrà inoltre richiedere ai GI e agli utenti della rete tutti i

31 Il quarto pacchetto ferroviario, pubblicato il 30 gennaio 2013 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, comprende le comunicazioni COM (2013) 26, COM (2013) 27/2, COM (2013) 28/2, COM (2013) 29/2, COM (2013) 30 e COM (2013) 31 che contengono proposte di modifiche di direttive e regolamenti.