Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Poiché secondo il Messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2 le condizioni quadro legislative devono essere parificate per tutte le imprese24, la LTV deve applicare alle imprese di trasporto un trattamento per quanto possibile paritario. Dato che il traffico concessionario e il trasporto internazionale con autobus presentano caratteristiche diverse, occorre prevedere deroghe a livello di ordinanza per tener conto dei bisogni dei viaggiatori.

Per quanto concerne le disposizioni relative al rimborso e all’assistenza dei viaggiatori, il Consiglio federale deve poter definire eccezioni per il trasporto locale e regionale. La possibilità di limitare l’applicazione al trasporto a lunga distanza facilita l’attuazione: vista la mancanza di accompagnamento per i viaggiatori, nel traffico urbano, suburbano e regionale le prestazioni richieste possono essere fornite solo con costi elevati. La maggior parte dei Paesi dell’UE prevede una deroga al Regolamento (CE) 1371/2007 per determinati tipi di trasporto. Nel 61 per cento dei trasporti a lunga distanza interni si applicano deroghe temporanee, nell’83 per cento dei trasporti regionali e locali deroghe illimitate.

1.3.5.4 Attuazione dei diritti dei viaggiatori a livello di ordinanza

L’attuazione delle modifiche legislative proposte in materia di diritti dei viaggiatori deve ispirarsi ai regolamenti (CE) n. 1371/2007 e (UE) n. 181/2011.

L’articolo 8 capoverso 2 LTV autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni derogatorie per conseguire un’uniformità legislativa nel traffico internazionale viaggiatori. Visto il carattere esclusivamente internazionale, il traffico internazionale con autobus è retto da questa disposizione. L’accento è posto sui bisogni concreti dei passeggeri in caso di incidente, sui diritti dei disabili e delle persone con mobilità ridotta, sulla continuazione del viaggio o sul reinstradamento su percorsi alternativi nonché sul rimborso del biglietto e l’assistenza ai viaggiatori in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza.

Il Consiglio federale provvederà ad adeguare l’OTV e a metterla in vigore in concomitanza con la modifica della LTV.

1.3.5.5 Compatibilità tra compiti e finanze

Per le imprese di trasporto e l’UFT l’attuazione dei diritti dei viaggiatori comporterà compiti supplementari. In base alle prescrizioni sul trasporto di persone con mobilità ridotta o con disabilità, le autolinee internazionali saranno tenute ad adeguare le prestazioni offerte, con un aumento contenuto dei costi e un carico lavorativo supplementare.

1.3.6 Altri adeguamenti legislativi

Oltre al rafforzamento dei diritti dei viaggiatori, il presente progetto prevede singoli adeguamenti legislativi. L’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria prevede di migliorare e adeguare i seguenti articoli di legge:

24 FF 2005 2183, 2195 n. 1.1.1.2, 2234 n. 1.2.5