Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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1.6 Interventi parlamentari

Il presente progetto adempie le richieste formulate dal seguente intervento parlamentare:

2008 P 08.3763 Panorama ferroviario svizzero. Consolidamento da

parte delle FFS (N 17.11.08, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio federale propone di stralciare l’intervento parlamentare summenzionato, in quanto adempiuto.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge sui disabili

Art. 3 Campo d’applicazione

Secondo l’articolo 9 capoverso 4 LIFT, la LDis è applicabile alla costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale.

La medesima si applica, in virtù dell’articolo 3 lettera b numero 3 LDis, alle infrastrutture e ai veicoli accessibili al pubblico che sottostanno alla LTV, ad eccezione delle sciovie, seggiovie e cabinovie con meno di nove posti per elemento di trasporto.

Le due disposizioni sono in contraddizione in quanto le seggiovie e le cabinovie con meno di nove posti per elemento di trasporto necessitano di una concessione se trasportano più di otto persone per direzione di marcia.

Visti il senso e lo scopo della LDis, vanno esclusi dal campo d’applicazione solo gli impianti a fune che per le loro caratteristiche non si prestano al trasporto di persone disabili, tra cui le cabinovie, le sciovie e le seggiovie che hanno cabine troppo piccole per trasportare una sedia a rotelle. Anche le cabine delle funicolari possono essere troppo piccole. Ad essere determinanti sono quindi le dimensioni delle singole cabine e non la capacità per direzione di marcia.

La modifica proposta precisa che la LDis è applicabile a tutti gli impianti di trasporto a fune, tranne che alle sciovie e agli impianti a fune con meno di nove posti per elemento di trasporto.

Pertanto, la LDis si applica anche agli impianti a fune con autorizzazione cantonale nella misura in cui spetti al Cantone rilasciare le autorizzazioni per gli impianti a fune con più di otto posti per elemento di trasporto.

Il rinvio alla LIFT è necessario nonostante vi sia già un rinvio alla LTV, visto che quest’ultima disciplina anche il servizio di trasporto con autobus.

2.2 Legge sulle ferrovie

Art. 1 cpv. 2