Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Nel campo d’applicazione della Lferr rientrano anche gli impianti che non sono adibiti direttamente al trasporto di persone o merci, ma che sono necessari per effettuare tale trasporto, ad esempio le aree aziendali o gli impianti per la manutenzione del materiale rotabile.

Il criterio dell’apertura al traffico in regime di accesso alla rete è la conseguenza giuridica del fatto che si tratta di un’infrastruttura ferroviaria soggetta a concessione e pertanto questo criterio non è adatto per delimitare il campo d’applicazione della Lferr.

Art. 8 Ritiro, revoca ed estinzione della concessione

Il progetto per la consultazione uniformizza l’impiego dei termini «ritiro» e «revoca». In virtù dell’articolo 9 capoversi 3–5 LTV, in cui la distinzione tra i due concetti è già stata operata, il ritiro è la conseguenza giuridica di un’infrazione e non dà diritto a indennizzo. La revoca, invece, subentra in ragione di interessi pubblici importanti anche se il titolare della concessione ha agito conformemente alla legge. In questo caso la revoca comporta l’obbligo di indennizzo.

Al contempo l’articolo precisa che il ritiro è ammesso anche quando il titolare non soddisfa più le condizioni per il rilascio della concessione.

Art. 8b Ritiro dell’autorizzazione di sicurezza

L’adeguamento mira ad armonizzare la terminologia (cfr. commento all’art. 8): l’articolo disciplina il ritiro dell’autorizzazione di sicurezza anziché la revoca.

Art. 8f Ritiro dell’autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di

sicurezza

L’adeguamento mira ad armonizzare la terminologia (cfr. commento all’art. 8): l’articolo disciplina il ritiro dell’autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di sicurezza anziché la revoca.

Art. 9b Prezzo di traccia

I contenuti dell’articolo vigente, che reca il titolo «diritto alla rimunerazione», vengono mantenuti; sono però apportati vari adeguamenti di tipo linguistico. La nuova rubrica «prezzo di traccia» indica che l’articolo disciplina in generale il canone che i GI possono riscuotere dalle ITF per l’utilizzo delle loro tratte.

Art. 9c Organizzazione

Attualmente l’assegnazione delle tracce compete a Traccia Svizzera SA su incarico dei GI. Con il progetto posto in consultazione, al SAT è conferito un mandato legale diretto. Il nuovo SAT farà parte dell’Amministrazione federale decentralizzata alla stregua dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale o di Swissmedic, sarà autonomo a livello organizzativo e gestionale e potrà acquisire diritti o contrarre obbligazioni (ad es. acquistare diritti di proprietà o assumere obbligazioni contrattuali nei confronti di terzi). Il SAT terrà una contabilità propria che confluirà nel consuntivo consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC). Questo