Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine
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documenti e le informazioni utili per le verifiche. In veste di autorità di regolamentazione non dovrà più sottostare al controllo di un’altra autorità amministrativa, ma collaborerà più intensamente con le autorità nazionali responsabili della sicurezza e dell’approvazione. Per conoscere l’opinione degli utenti della rete in merito al mercato ferroviario si procederà a consultazioni regolari. Inoltre, le decisioni dell’organismo di regolamentazione verranno pubblicate. Il rafforzamento della commissione di arbitrato nel settore ferroviario proposta dal Consiglio federale è in linea con questi obiettivi.
1.5.3 Secondo e terzo pacchetto ferroviario e diritti dei viaggiatori nei trasporti internazionali effettuati con autobus
Le disposizioni sull’interoperabilità e la sicurezza contenute nel secondo pacchetto ferroviario adottato dall’UE nel 2004 sono state integrate in ampia misura nell’ordinamento svizzero con la seconda fase della Riforma delle ferrovie 2.
Con il secondo pacchetto ferroviario è stata istituita l’Agenzia ferroviaria europea (AFE; cfr. Regolamento (CE) n. 881/200432). Il 25 maggio 2015 il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale in vista dell’adesione della Svizzera all’AFE. Aderendo all’Agenzia, la Svizzera potrebbe far valere i suoi interessi nei processi legislativi volti a regolamentare il sistema ferroviario europeo. Inoltre, l’adesione permetterebbe di semplificare l’omologazione del materiale rotabile prodotto in Svizzera abbassandone i costi.
Il terzo pacchetto ferroviario deciso nel 2007 comprende tra l’altro il regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei viaggiatori nel trasporto ferroviario. Il regolamento (UE) n. 181/2011 del 16 febbraio 2011 contiene disposizioni analoghe applicabili al trasporto di viaggiatori effettuato con autobus. L’introduzione di diritti dei viaggiatori estesi proposta in questa sede permetterà di adeguare le disposizioni svizzere a quelle europee, agevolando il trasporto transfrontaliero di viaggiatori su strada e su rotaia e uniformandone le regole. Per i tratti su territorio estero le imprese di trasporto sono già oggi tenute a rispettare determinate prescrizioni internazionali in virtù della COTIF/CIV e dei regolamenti dell’UE. Le disposizioni del regolamento n. 181/2011, che si applicano sia ai servizi di linea che ai servizi di trasporto occasionali, non vengono considerate nell’ambito del processo di ravvicinamento della legislazione svizzera a quella europea. A permettere la limitazione del recepimento delle prescrizioni europee a quelle applicabili al trasporto internazionale è il campo d’applicazione dell’ATT. Secondo l’articolo 2 capoverso 1 ATT, l’accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e viaggiatori fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio [...] e alle operazioni di trasporto su strada di merci e viaggiatori a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Svizzera.
32 Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull’agenzia), GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.