Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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Infine, il secondo e il terzo pacchetto ferroviario prevedono disposizioni sull’apertura del mercato ferroviario. Mentre la direttiva 2004/51/CE33 (che rientra nel secondo pacchetto) prevede la liberalizzazione completa del trasporto ferroviario (incluso il cabotaggio), la direttiva 2007/58/CE34 (terzo pacchetto) permette alle ITF estere di offrire servizi di trasporto ferroviario transfrontalieri (incluso il cabotaggio) purché l’offerta sia finalizzata principalmente al trasporto internazionale. Anche la direttiva 2012/34/UE contiene disposizioni sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori. Il recepimento delle due direttive summenzionate (2004/51/CE e 2007/58/CE) non è oggetto del presente progetto. Finora la Svizzera non si è pronunciata su un’apertura estesa del mercato dei trasporti ferroviari.

Le disposizioni della direttiva 2007/59/CE35 relativa alla certificazione dei macchinisti, che rientra nel terzo pacchetto ferroviario, sono già state recepite nel diritto svizzero.

1.5.4 Eurocompatibilità

Le proposte formulate in questa sede in materia di organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria vanno nella stessa direzione delle prescrizioni in vigore nell’UE. Il progetto per la consultazione è in linea con le disposizioni del primo pacchetto ferroviario e della direttiva 2012/34/UE, ad eccezione di quelle sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori. Nell’UE i diritti dei viaggiatori sono ampiamente tutelati dai due regolamenti summenzionati. Con l’estensione dei diritti prevista dal presente progetto i viaggiatori in Svizzera godranno di diritti analoghi.

Gli adeguamenti previsti sono la base per il recepimento integrale dei primi tre pacchetti ferroviari e della direttiva «Recast». Il progetto per la consultazione darà attuazione alle disposizioni contenute nel primo pacchetto e riassunte nella direttiva 2012/34/UE. Questo permetterà il futuro adeguamento dell’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria. Una volta adottati gli adeguamenti normativi previsti, nell’allegato 1 dell’Accordo sui trasporti terrestri si potrebbero recepire i seguenti regolamenti europei:

- Regolamento (CE) n. 1371/2007;

- Regolamento (UE) n. 181/2011.

33 Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L

164 del 30.4.2004, pag. 164

34 Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44

35 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51