Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/162: Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria · 76 pagine

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garantisce uno sguardo d’insieme possibilmente completo della situazione patrimoniale e finanziaria come pure dei ricavi della Confederazione.

Secondo il capoverso 1 dell’articolo il SAT non opera a scopo di lucro, a differenza di altre aziende parastatali. La sua sede (Berna) è stabilita direttamente nella legge, come prevede ad esempio la legge del 22 giugno 200736 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

Un altro aspetto fondamentale è l’indipendenza del consiglio di amministrazione del SAT per il quale la legge fissa requisiti minimi (cpv. 2; cfr. n. 1.3.1.2.1).

Il SAT è gestito in base ai principi di economia aziendale. Questo garantisce che le risorse vengano utilizzate con parsimonia e che il rapporto tra costi e benefici sia equilibrato (cpv. 3). Per coprire le spese può riscuotere emolumenti (cfr. art. 9k cpv. 1 lett. a).

Art. 9d Compiti e competenze

L’attuale mandato di diritto privato conferito al SAT è sostituito da un mandato legale. La legge precisa i compiti e le competenze del servizio in quanto strumento volto a rafforzare la concorrenza nel settore del trasporto ferroviario. I due aspetti centrali sono l’accesso alla rete senza discriminazioni e l’utilizzazione ottimale delle limitate capacità ferroviarie (cpv. 1).

Il capoverso 2 menziona i compiti fondamentali, tra cui in primis l’allestimento in piena indipendenza dell’orario tenuto conto delle esigenze legittime di tutti i tipi di trasporto (a lunga distanza, regionale e merci, lett. b).

Per svolgere i propri compiti il SAT deve avere determinati diritti nei confronti delle ITF. Il capoverso 3 crea la base normativa per attuarli. Inoltre, per adempiere il proprio mandato il SAT deve poter consultare tutti i documenti rilevanti e chiedere informazioni presso i committenti di tracce o presso i GI. A differenza della Rail-Com (cfr. art. 40aquatercpv. 2 Lferr), non è necessaria una prescrizione che imponga ai servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni di fornire documenti al SAT al di là dei normali obblighi di collaborazione

Il SAT deve rimanere un’unità organizzativa possibilmente snella ed efficiente. Poiché però l’allestimento dell’orario è un processo iterativo che richiede tempo, il SAT deve poterlo delegare a terzi, segnatamente ai GI. La legge prevede espressamente una disposizione in tal senso (cpv. 4). Questo modello di mandato è in linea con le prescrizioni dell’UE sull’allestimento dell’orario.

Il Consiglio federale disciplina l’affidamento dei compiti al SAT in un’ordinanza (cfr. commenti sull’art. 9r). Ovviamente, a entrare in linea di conto per tali compiti è soprattutto la Divisione Infrastruttura delle FFS, principalmente per l’allestimento dell’orario. Il SAT rimane tuttavia e in ogni caso responsabile dei compiti affidati a terzi. Come per ogni mandato, quello conferito a terzi può essere disdetto in ogni momento conformemente alla disposizione pertinente del CO (art. 404), che ha carattere cogente. In questa sede è quindi superfluo disciplinare le possibilità di disdetta e precisare chi subentrerebbe in caso di disdetta del rapporto con il committente. L’essenziale è che vi sia la possibilità, sulla base del principio della proporzionalità sancito dall’articolo 5 capoverso 2 Cost., di prevedere misure più lievi della

36 RS 956.1