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Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine

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d. sulle prestazioni d’assicurazione e di previdenza: 30 giorni dopo la fine di ogni mese per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

Titolo prima dell’art. 19: Per le prestazioni d’assicurazione e per le prestazioni di previdenza

Art. 19 cpv. 1, 1bise 4

1L’agente pagatore deve soddisfare all’obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d’assicurazione o della prestazione di previdenza imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante dell’assicurazione, l’intestatario della previdenza o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

1bisL’agente pagatore trasmette all’AFC, che a sua volta lo inoltra alle autorità fiscali dei Cantoni (art. 36a), il contenuto della notifica, incluso il numero d’identificazione delle persone o il numero d’identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 20106 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI).

4L’ordinanza definisce il contenuto delle notifiche e stabilisce la forma e i termini per trasmetterle nonché il numero d’identificazione delle persone da utilizzare (il numero d’identificazione delle persone settoriale o eventualmente il numero d’assicurato dell’AVS ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19467 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]).

Art. 20 2. Per i redditi di partecipazione svizzeri

Qualora il pagamento dell’imposta su redditi di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3 nonché all’articolo 4a causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l’ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

Art. 20a 3. Per gli altri redditi di capitali mobili

1Se l’agente pagatore diventa contribuente per redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1, al più tardi entro il 30 novembre dell’anno civile in corso l’avente economicamente diritto può autorizzarlo espressamente alla notifica della prestazione imponibile, con effetto dall’anno civile successivo. L’autorizzazione è valida finché l’agente pagatore riceve una revoca espressa. Quest’ultima deve essere parimenti comunicata all’agente pagatore al più tardi entro il 30 novembre dell’anno civile in corso e ha effetto dall’anno civile successivo.

2L’agente pagatore trasmette all’AFC, che a sua volta lo inoltra alle autorità fiscali dei Cantoni (art. 36a), il contenuto della notifica, incluso il numero d’identificazione delle persone o il numero d’identificazione delle imprese ai sensi della LIDI.

3In caso di notifica regolare, l’obbligazione fiscale è considerata soddisfatta.

4L’ordinanza definisce il contenuto della notifica e stabilisce la forma e i termini per trasmetterla nonché il numero d’identificazione delle persone da utilizzare (il numero

6 RS 431.03

7 RS 831.10