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Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine
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di previdenza su una medesima persona; l’AFC può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.
Art. 9 cpv. 1bis, 3, 4 e 5
1bisSi considera agente pagatore chiunque, periodicamente o saltuariamente, nell’ambito della sua attività commerciale, gira, versa o accredita redditi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 o dell’articolo 7.
3Le disposizioni della presente legge, quando trattano di investimenti collettivi di capitale, si applicano a tutte le persone che esercitano le funzioni corrispondenti. Nella presente legge, le società di investimento a capitale fisso sono assimilate alle società di capitali.
4Per prodotti strutturati si intendono tutti i crediti basati su prestazioni in denaro o in natura nell’ambito dei quali il rimborso del capitale inizialmente investito o del compenso per l’allocazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure l’ammontare del rimborso o del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dalla performance di uno o più sottostanti). Il Consiglio federale può disciplinare disposizioni dettagliate nell’ordinanza.
5È avente economicamente diritto colui che può decidere di fatto sui valori patrimoniali e a cui questi appartengono sotto il profilo economico.
Art. 10 I. Contribuente
1L’obbligazione fiscale spetta:
a. all’agente pagatore per:
1. i redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e d e all’articolo 7,
2. i redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c, sempre che derivino da redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e d che vengono distribuiti mediante cedola separata o indicati separatamente;
b. al debitore della prestazione imponibile per:
1. i redditi di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3, articolo 4a e articolo 6,
2. i redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera c non considerati nella lettera a numero 2.
2Nel caso degli investimenti collettivi di capitale, si considera debitore della prestazione imponibile la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Se una maggioranza di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale ha il domicilio all’estero o se i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all’estero, la banca depositaria della società in accomandita risponde in solido per l’imposta sui redditi che riversa.
3Nel caso dei prodotti strutturati, si considera debitore della prestazione imponibile l’emittente.
Art. 11 II. Modo di esecuzione
1L’obbligazione fiscale è soddisfatta con: