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Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine

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Art. 38a 1a Accertamento dell’avente economicamente diritto

L’agente pagatore accerta l’avente economicamente diritto nel rispetto degli obblighi di diligenza applicabili e in considerazione di tutte le circostanze note.

Art. 40 cpv. 1 e 2

1L’AFC controlla se viene soddisfatto l’obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell’imposta e la consegna delle notifiche da farsi secondo gli articoli 19–20a.

2Per chiarire la fattispecie, l’AFC può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

Art. 48 cpv. 1 lett. c

1Chiunque chiede il rimborso dell’imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza nell’accertamento del diritto al rimborso; in particolare, l’istante è tenuto a:

c. allegare obbligatoriamente all’istanza di rimborso l’attestazione di cui all’articolo 14 capoverso 2 per i redditi secondo l’articolo 4 capoverso 1 e l’articolo 7.

Art. 61 cpv. 1 lett. b

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:

b. non soddisfa l’obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19–20a) o fa una dichiarazione falsa;

Titolo prima dell’art. 68

Capo quinto: Disposizioni finali

Art. 70c V. Disposizione transitoria della modifica del …

1Fino all’entrata in vigore delle rimanenti disposizioni della modifica del …, non sono soggetti all’imposta i redditi degli strumenti finanziari che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari avrà approvato entro il 31 dicembre 2016 fondandosi sulle disposizioni concernenti il capitale supplementare (art. 11 cpv. 4) della legge dell’8 novembre 19348 sulle banche.

2Fino all’entrata in vigore delle rimanenti disposizioni della modifica del …., non sono soggetti all’imposta i redditi degli strumenti finanziari che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari avrà approvato dopo il 1° gennaio 2017:

a. a computo dei fondi propri richiesti quale capitale supplementare (art. 11 cpv. 4 della legge sulle banche); o

b. in adempimento di ulteriori requisiti normativi nell’ottica di misure in caso di rischio d’insolvenza (art. 31 cpv. 3 della legge sulle banche).

8 RS 952.0