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Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine

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1bisIl rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all’AFC.

Art. 5a 3. Eccezioni in base al beneficiario della prestazione

1I redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 sono esentati dall’imposta preventiva se il beneficiario della prestazione svizzero:

a. è una società di capitali o cooperativa con contabilità ordinaria di cui

all’articolo 957 capoverso 1 numero 2 del Codice delle obbligazioni5 (CO), che è soggetta a una revisione ordinaria o limitata di cui all’articolo 727 o 727a CO;

b. è una corporazione o un istituto di diritto pubblico;

c. è un’associazione o una fondazione che fornisce la prova di una revisione ordinaria o limitata.

2Per i redditi da quote di investimenti collettivi di capitale, nonché da prodotti strutturati, l’eccezione si applica solamente se essi vengono distribuiti mediante cedole separate o indicati separatamente.

Titolo prima dell’art. 7: III. Prestazioni d’assicurazione e prestazioni di previdenza

Art. 7 cpv. 1 e 3

1L’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione e sulle prestazioni di previdenza ha per oggetto le prestazioni della previdenza professionale e qualsivoglia prestazione da assicurazioni sulla vita, se l’assicurazione o la previdenza fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore o dell’istituto di previdenza e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante dell’assicurazione, l’intestatario della previdenza o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.

3È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d, qualunque sia il motivo del versamento.

Art. 8 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2

1Sono esentate dall’imposta preventiva:

a. le prestazioni in capitale da assicurazione e previdenza, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;

b. le rendite vitalizie da assicurazione e previdenza, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l’anno;

2L’ordinanza d’esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite vitalizie di un medesimo assicuratore o istituto

5 RS 220