Progetto
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
1bisIl rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all’AFC.
Art. 5a 3. Eccezioni in base al beneficiario della prestazione
1I redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 sono esentati dall’imposta preventiva se il beneficiario della prestazione svizzero:
a. è una società di capitali o cooperativa con contabilità ordinaria di cui
all’articolo 957 capoverso 1 numero 2 del Codice delle obbligazioni5 (CO), che è soggetta a una revisione ordinaria o limitata di cui all’articolo 727 o 727a CO;
b. è una corporazione o un istituto di diritto pubblico;
c. è un’associazione o una fondazione che fornisce la prova di una revisione ordinaria o limitata.
2Per i redditi da quote di investimenti collettivi di capitale, nonché da prodotti strutturati, l’eccezione si applica solamente se essi vengono distribuiti mediante cedole separate o indicati separatamente.
Titolo prima dell’art. 7: III. Prestazioni d’assicurazione e prestazioni di previdenza
Art. 7 cpv. 1 e 3
1L’imposta preventiva sulle prestazioni d’assicurazione e sulle prestazioni di previdenza ha per oggetto le prestazioni della previdenza professionale e qualsivoglia prestazione da assicurazioni sulla vita, se l’assicurazione o la previdenza fa parte del portafoglio svizzero dell’assicuratore o dell’istituto di previdenza e se, al verificarsi dell’evento assicurato, lo stipulante dell’assicurazione, l’intestatario della previdenza o un avente diritto è domiciliato in Svizzera.
3È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d, qualunque sia il motivo del versamento.
Art. 8 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2
1Sono esentate dall’imposta preventiva:
a. le prestazioni in capitale da assicurazione e previdenza, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
b. le rendite vitalizie da assicurazione e previdenza, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l’anno;
2L’ordinanza d’esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite vitalizie di un medesimo assicuratore o istituto
5 RS 220