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Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine
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a. il pagamento dell’imposta (art. 12–18); o
b. la notifica della prestazione imponibile (art. 19–20a).
2L’ordinanza d’esecuzione stabilisce a quali condizioni l’imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale qualora venga presentata una dichiarazione bancaria (affidavit).
Art. 12 cpv. 1, 1quater, 2 e 2bis
1Per i redditi di cui all’articolo 4 capoverso 2 e all’articolo 6, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.
1quaterPer i redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 e all’articolo 7, il credito fiscale sorge al momento della girata, del versamento o dell’accreditamento del reddito imponibile.
2Per le prestazioni d’assicurazione e di previdenza, il credito fiscale sorge all’atto del versamento della prestazione.
2bisLa capitalizzazione di redditi o la decisione di trasferire la sede all’estero (art. 4 cpv. 3) implica il sorgere del credito fiscale. Lo stesso vale nel caso del rendiconto dei redditi maturati in caso di cessione, rimborso o riscatto dei titoli elencati nell’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c.
Art. 13 cpv. 1 lett. a, b, c e cpv. 1bis
1L’imposta preventiva è:
a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di cui all’articolo 4, all’articolo 4a e all’articolo 6;
b. il 15 per cento della prestazione imponibile, per le rendite vitalizie da assicurazione e previdenza;
c. l’8 per cento della prestazione imponibile per tutte le altre prestazioni d’assicurazione e di previdenza.
1bisPer i redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b e c, dall’imposta di cui al capoverso 1 lettera a si deduce l’imposta alla fonte estera, per la quale non è possibile chiedere il rimborso, riscossa dagli Stati con i quali è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
Art. 14 cpv. 2
2Il contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l’esercizio del diritto al rimborso e rilasciare un’attestazione in merito.
Art. 16 cpv. 1 lett. a, b e d
1L’imposta preventiva scade:
a. abrogata
b. sui redditi di cui all’articolo 4 capoverso 1: 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre civile, per i redditi girati, versati o accreditati nel corso dello stesso (art. 12 cpv. 1quater);