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Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 10 pagine
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di partecipazione a investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati. I redditi maturati o capitalizzati che sono stati pagati al momento dell’acquisto possono essere dedotti.
3. Legge federale del 13 ottobre 19654 sull’imposta preventiva
Sostituzione di un’espressione
In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituito con «AFC».
Art. 4
1L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto i seguenti redditi che vengono girati, versati o accreditati da un agente pagatore in Svizzera (art. 9 cpv. 1bis) a un avente economicamente diritto domiciliato in Svizzera:
a. i redditi da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie e da averi iscritti nel libro del debito pubblico, inclusi i redditi maturati o capitalizzati in caso di cessione, rimborso o riscatto di questi titoli;
b i redditi da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata all’estero nonché diritti di partecipazione equiparati;
c. i redditi da quote di investimenti collettivi di capitale o da patrimoni dello stesso genere, nonché da prodotti strutturati, inclusi i redditi maturati o capitalizzati in caso di cessione, rimborso o riscatto di questi titoli;
d. i redditi da averi di clienti presso banche e casse di risparmio.
2L’imposta preventiva ha per oggetto i redditi da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera.
3Il trasferimento all’estero della sede di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa è fiscalmente equiparato alla liquidazione della società; questa disposizione è applicabile per analogia agli investimenti collettivi di capitale.
Art. 5 cpv. 1 lett. b, c e g, nonché 1bis
1Non sono soggetti all’imposta preventiva:
b. i profitti di capitale conseguiti in un investimento collettivo di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedole separate;
c. e g. abrogate