Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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notifica
2.2 Persone fiscalmente disones- Maggiori entrate, Maggiori entrate,
te non quantificate non quantificate
Totale, se quantificato da -204 a -160 mio.
fr.
Complessivamente, dalle ripercussioni quantificabili risultano minori entrate permanenti stimate in 160-204 milioni di franchi a titolo d’imposta preventiva. Tali minori entrate si riducono nella misura in cui sugli investimenti detenuti finora dalle persone fisiche fiscalmente disoneste presso agenti pagatori svizzeri verrà in futuro riscossa l’imposta preventiva supplementare. Alle minori entrate a titolo d’imposta preventiva si contrappongono maggiori entrate non quantificabili nel dettaglio in altre imposte. Da una parte, si tratta di imposte sul reddito supplementari prelevate sugli investimenti scoperti di persone finora fiscalmente disoneste e, dall’altra, di entrate dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul reddito prelevata sul valore aggiunto supplementare in seguito all’effetto di stimolo dell’intermediazione finanziaria sul mercato dei capitali svizzero e all’insediamento di attività supplementari nell’ambito del finanziamento interno al gruppo e del «cashpooling». Con questo effetto la parte della Confederazione si riduce dell’aliquota di partecipazione dei Cantoni all’imposta preventiva (10 %) e all’imposta federale diretta (17 %). Nel complesso, è fortemente probabile che, nonostante le minori entrate a titolo d’imposta preventiva, anche per la Confederazione, a saldo, ne risultino maggiori entrate.
Queste stime poggiano sull’ipotesi che la Svizzera concluda convenzioni sullo scambio automatico di informazioni con importanti Stati partner (specialmente con quelli geograficamente vicini alla Svizzera o quelli con una piazza finanziaria rilevante, in particolare con riferimento alla gestione patrimoniale transfrontaliera), che tali accordi siano impostati in modo tale da rispettare il principio di reciprocità e che le autorità fiscali svizzere possano utilizzare le notifiche in entrata. Senza questo strumento, per mancanza di incentivi all’onestà fiscale, bisogna attendersi considerevoli minori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni a titolo d’imposta sul reddito e d’imposta sulla sostanza.
Dalla tabella 3 si evince che la riforma comporterà in tutto minori entrate uniche fino a un ammontare di almeno 0,5 miliardi di franchi, se si eserciterà poco o nulla l’opzione di notifica. Se invece verrà ampiamente sfruttata, scalzando quindi la riscossione delle imposte, le entrate uniche diminuiranno fino a un ammontare di circa 1,7 miliardi di franchi. Tale effetto non si farà necessariamente sentire integralmente nel primo anno, poiché l’opzione di notifica può anche essere esercitata successivamente. Con questi effetti la parte della Confederazione si riduce nuovamente dell’aliquota di partecipazione dei Cantoni all’imposta preventiva (10 %). Sulla gestione di tali effetti unici nel periodo transitorio esistono soluzioni conformi al freno all’indebitamento (cfr. n. 5.1.1.5).