Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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non detengono diritti di partecipazione svizzeri o investimenti collettivi di capitale svizzeri che generano dividendi. Di conseguenza, le persone fiscalmente oneste domiciliate in Svizzera sono incentivate a trasferire l’agente pagatore all’estero. La notifica volontaria in luogo dell’imposta preventiva elimina tuttavia completamente questo incentivo, così che non bisogna attendersi un trasferimento dell’agente pagatore e conseguenti perdite di valore aggiunto nel settore finanziario svizzero;

 ipotesi relativa all’opzione di notifica e al rimborso dell’imposta pre-

ventiva: se gli investitori fiscalmente onesti esercitano l’opzione di notifica, non generano più alcun gettito dell’imposta preventiva. Nell’anno dell’esercizio dell’opzione risulta un effetto unico che riduce le entrate, poiché il fisco deve ancora rimborsare l’imposta preventiva, ma non incassa più nuove entrate dell’imposta preventiva. Se invece gli investitori fiscalmente onesti non scelgono l’opzione di notifica, nell’anno successivo chiederanno e riceveranno il rimborso integrale dell’imposta preventiva pagata. Pertanto, nell’anno d’introduzione risulta un effetto unico di minori entrate a titolo d’imposta preventiva, poiché l’imposta nell’anno in corso viene riscossa sugli oggetti fiscali esteri ora assoggettati, senza che però vi siano richieste di rimborso dell’anno precedente. Resta da vedere se, a saldo, questi due effetti contrapposti portano a maggiori o a minori entrate uniche.

Se nessuno esercita l’opzione di notifica, dall’imposizione delle fonti estere che sono detenute presso agenti pagatori svizzeri risultano entrate supplementari a titolo d’imposta preventiva. Si distingue un effetto unico e un effetto permanente. Risultano una sola volta entrate supplementari per un ammontare di 1,45 miliardi di franchi (cfr. tabella 3, n. 2.1), poiché sui redditi esteri imponibili in via supplementare vengono riscosse imposte, ma il rimborso ha luogo soltanto successivamente. L’effetto permanente risulta dalla durata tra pagamento e rimborso dell’imposta preventiva supplementare. Se si ipotizza un tasso d’interesse del 2 per cento e una durata media di 12 mesi tra pagamento e rimborso, nel caso di un volume di rimborso pari a 1,45 miliardi di franchi risultano maggiori entrate a titolo d’imposta preventiva dell’ordine di 29 milioni di franchi (cfr. tabella 2, n. 2.1).

Se invece ogni persona esercita l’opzione di notifica, i segni si invertono. Una sola volta risultano minori entrate di 0,77 miliardi di franchi (cfr. tabella 3, n. 2.1). Poiché l’opzione può anche essere esercitata successivamente, questo effetto unico non deve cessare del tutto nell’anno dell’entrata in vigore. Dall’effetto permanente risultano poi per la Confederazione – ipotizzando un tasso d’interesse del 2 per cento, una durata media di 12 mesi tra pagamento e rimborso e il volume dell’imposta preventiva diminuito di 0,77 miliardi di franchi – minori entrate a titolo d’imposta preventiva dell’ordine di 15 milioni di franchi (cfr. tabella 2, n. 2.1).