Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine

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Persone fiscalmente disoneste

Gli investimenti non dichiarati che le persone fiscalmente disoneste detengono presso agenti pagatori esteri vengono scoperti nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, purché esista una convenzione tra la Svizzera e lo Stato in questione. Per questo motivo, a medio o a lungo termine, anche il trasferimento di investimenti non tassati da agenti pagatori svizzeri ad agenti pagatori esteri non rappresenta un modus operandi promettente per le persone fiscalmente disoneste. Se continuano a detenere gli averi presso agenti pagatori svizzeri, è possibile che possano continuare a sfuggire al fisco; d’ora in avanti, però, tutti i redditi saranno colpiti dall’imposta preventiva, che per mancanza di dichiarazione non verrà rimborsata e rimarrà quindi un’imposta definitiva.

Se una persona fisica fiscalmente disonesta domiciliata in Svizzera non vuole né donare il patrimonio non dichiarato, né consumarlo, ha due opzioni per legalizzare i fondi sottratti:

opzione 1: autodenuncia esente da pena. In caso di autodenuncia (uni-

ca) esente da pena, l’autorità fiscale non riscuote una multa per sottrazione di imposta, né pronuncia una pena per frode fiscale. È invece dovuto il ricupero d’imposta, compreso l’interesse di mora, per gli ultimi dieci anni. Tutti i fattori del contribuente sono quindi tassati con effetto retroattivo fino a dieci anni. A questo ricupero d’imposta per la mancata dichiarazione in passato si aggiunge l’imposta ordinaria sul reddito e sulla sostanza per il substrato ora legalizzato e tassato. L’ammontare del ricupero d’imposta varia fortemente nel singolo caso e dipende dalla durata della sottrazione d’imposta e dal fatto se la sostanza non dichiarata sia stata originariamente costituita con redditi tassati o non tassati. Si tratta nella fattispecie di un effetto unico nell’anno dell’autodenuncia. I redditi della sostanza rimanente sottostanno successivamente all’imposta sul reddito e la sostanza rimanente stessa all’imposta sulla sostanza;

opzione 2: tentativo di legalizzare gradualmente il denaro sporco. Se il

volume degli investimenti non dichiarati è rilevante rispetto alla sostanza dichiarata, la conversione di denaro sporco in denaro pulito non può essere effettuata in una sola volta poiché il forte aumento della sostanza dichiarata potrebbe indurre l’autorità fiscale ad avviare indagini che potrebbero rivelare la sottrazione d’imposta. Nell’ipotesi che il tentativo di legalizzare gradualmente il denaro sporco sia coronato da successo, la sottrazione d’imposta si risolverebbe in una sorta di amnistia occulta. Questa situazione farebbe registrare gradualmente maggiori entrate provenienti anzitutto dall’imposta preventiva e successivamente dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulla sostanza. Se invece il tentativo è infruttuoso, nel senso che il fisco fornisce la prova della sottrazione d’imposta da parte della persona interessata, risultano maggiori entrate in primo luogo dal ricupero d’imposta e dalla multa e, seconda-