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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
Art. 653p
2. Riduzione e1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato almeaumento
simultanei no fino all’ammontare precedente, non si applicano le disposizioni
a. Principio sulla tutela dei creditori nella riduzione ordinaria del capitale, sul
bilancio intermedio, sull’attestazione di verifica e sugli accertamenti del consiglio d’amministrazione.
2Le disposizioni sull’aumento ordinario del capitale si applicano per analogia.
3Il consiglio d’amministrazione non deve adeguare lo statuto nella misura in cui l’aumento del capitale azionario corrisponde esattamente alla sua diminuzione e il numero e il valore nominale delle azioni rimane immutato.
4Il consiglio d’amministrazione notifica la riduzione e l’aumento simultanei del capitale sociale per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
Art. 653q
b. Soppressione1 Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e delle azioni
nuovamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all’atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.
2All’atto dell’aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d’opzione di cui non possono essere privati.
Art. 653r
3. Riduzione del1 Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte capitale in caso
di bilancio in un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, e disavanzo un perito revisore abilitato attesta all’assemblea generale che
l’ammontare della riduzione del capitale non supera tale eccedenza, le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale per la tutela dei creditori e sugli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano.
2La deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni di cui all’articolo 653n, l’accertamento dell’esito della relazione di revisione e la modifica dello statuto.
Art. 653s
IV. Margine di1 L’assemblea generale di una società che non ha rinunciato alla variazione del
capitale revisione limitata del conto annuale può adottare una disposizione
1. Autorizzazio- statutaria che, per cinque anni al massimo, autorizzi il consiglio
ne