Progetto

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

Codice delle obbligazioni

1. il margine di variazione del capitale è stato previsto all’atto della costituzione della società; o

2. i creditori sono stati diffidati a produrre i loro crediti conformemente all’articolo 653k ed è stata esibita l’attestazione di verifica di cui all’articolo 653m.

2La diffida ai creditori e l’attestazione di verifica non sono necessarie se il consiglio d’amministrazione riduce il capitale azionario entro il margine di variazione del capitale.

3Il consiglio d’amministrazione può procedere a una riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale soltanto se ciò non compromette il soddisfacimento dei crediti.

Art. 653x

6. Indicazioni L’allegato del conto annuale deve fornire indicazioni riguardo a ogni nell’allegato del

conto annuale aumento e riduzione del capitale azionario attuati dal consiglio

d’amministrazione.

Art. 656a cpv. 1 e cpv. 4

1Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione devono essere denominati nella medesima moneta del capitale azionario. Sono emessi contro un conferimento, hanno valore nominale e non accordano diritto di voto.

4Il capitale di partecipazione può essere creato all’atto della costituzione della società, mediante aumento ordinario del capitale o mediante aumento del capitale con capitale condizionale oppure nell’ambito del margine di variazione del capitale.

Art. 656b

II. Capitale di1 Nelle società i cui buoni di partecipazione sono quotati in borsa partecipazione e

capitale aziona- l’ammontare del capitale di partecipazione può essere stabilito a rio prescindere da quello del capitale azionario. Nelle altre società il

capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario.

2Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili.

3Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario per:

1. costituire la riserva legale da utili;

2. accertare l’esistenza di una perdita di capitale;

3. definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale secondo l’articolo 653a;