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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine

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Codice delle obbligazioni

d’amministrazione a modificare il capitale azionario entro margini predeterminati. L’assemblea generale stabilisce il margine superiore (capitale massimo) e il margine inferiore (capitale minimo) entro i quali il consiglio d’amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario.

2Il capitale massimo non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il capitale minimo non può essere inferiore alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

3L’assemblea generale può limitare i poteri del consiglio d’amministrazione. Può segnatamente prevedere che il consiglio d’amministrazione è autorizzato soltanto ad aumentare il capitale azionario o soltanto a ridurlo.

4L’assemblea generale può inoltre adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d’amministrazione a decidere un aumento del capitale con capitale condizionale entro il margine di variazione del capitale.

5La deliberazione di autorizzazione deve risultare da un atto pubblico.

6Entro 30 giorni dalla deliberazione di autorizzazione dell’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione deve notificarla per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade.

7La durata di validità dell’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione secondo il capoverso 1 decorre dalla deliberazione dell’assemblea generale.

Art. 653t

2. Basi statutarie1 Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:

1. il capitale massimo e il capitale minimo;

2. la data di scadenza dell’autorizzazione;

3. le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;

4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni o dei buoni di partecipazione, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;

5. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;

6. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;