Progetto
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Codice delle obbligazioni
Art. 659
M. Azioni1 La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprie
proprio liberamente disponibile equivalente al valore d’acquisto o al I. Condizioni e
limitazioni prezzo d’emissione.
dell’acquisto
2L’acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario.
3Se le azioni sono acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o di un’azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.
Art. 659a
II. Conseguenze1 Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto delle stesse e i dell’acquisto
diritti ad esso inerenti sono sospesi.
2Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.
3Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all’assemblea generale (art. 691).
4Nel bilancio la società è tenuta a dedurre dal capitale proprio un importo corrispondente al valore d’acquisto o al prezzo d’emissione delle azioni proprie (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e).
Art. 659b
III. Azioni1 Se una società controlla direttamente o indirettamente una o più proprie in seno al
gruppo imprese, per l’acquisto delle sue azioni da parte di tali imprese valgo-
no le stesse condizioni, limitazioni e conseguenze previste per l’acquisto di azioni proprie da parte della società.
2La società controllante deve considerare le azioni di cui al capoverso 1 come azioni proprie. Deve dedurre dalle partecipazioni il valore d’acquisto o il prezzo d’emissione di queste azioni proprie.
Art. 661
1Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote di utili netti e di avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione delle partecipazioni al capitale azionario.
2Lo statuto può prevedere che un azionista: