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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
6. la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
7. il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;
8. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
3Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:
1. l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;
2. l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3. l’elezione del rappresentante indipendente;
4. il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.
Art. 699
II. Convocazione1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, e svolgimento
dell’assemblea all’occorrenza dall’ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappregenerale sentanti degli obbligazionisti hanno diritto di convocare l’assemblea
1. Genere della generale.
convocazione
2L’assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
3Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:
1. il 3 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa.
4La convocazione dev’essere chiesta per scritto. Gli oggetti da trattare e le proposte devono essere indicati nella domanda.
5Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito alla domanda entro 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.
Art. 699a
2. Iscrizione di1 Possono chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno gli oggetti all’ordine
del giorno e azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni diritto di seguenti:
proposta
1. lo 0,25 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni sono quotate in borsa,
2. il 2,5 per cento del capitale azionario o dei voti nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa.