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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
2Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa si può rinunciare a designare un rappresentante indipendente sempre che tutti gli azionisti acconsentano allo svolgimento dell'assemblea generale elettronica.
Art. 701e
c. Condizioni per1 Lo statuto deve disciplinare l'impiego di mezzi di comunicazione l’impiego di
mezzi di elettronici.
comunicazione
2Il consiglio d'amministrazione provvede affinché:
elettronici
1. l’identità dei partecipanti sia inequivocabilmente accertata;
2. gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi per via elettronica;
3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsato.
Art. 701f
d. Problemi1 Se non si svolge conformemente alla legge e allo statuto per probletecnici della
società mi tecnici della società, l'assemblea generale deve essere riconvocata.
2Le deliberazioni dell’assemblea generale prese prima del verificarsi dei problemi tecnici della società restano valide.
Art. 701g
7. Forum1
elettronico Il consiglio d'amministrazione delle società le cui azioni sono quotate
in borsa mette a disposizione degli azionisti un forum elettronico nel periodo che intercorre dalla convocazione dell'assemblea generale fino a due giorni prima del suo svolgimento.
2Il forum elettronico permette in particolare di discutere l'ordine del giorno e le proposte.
3Il consiglio d'amministrazione può partecipare a tali discussioni e riprenderne i temi in occasione dell'assemblea generale.
4Soltanto coloro che rivelano la propria identità possono partecipare alle discussioni del forum.
5Il consiglio d’amministrazione emana norme sul forum elettronico, in particolare per mantenerne l’oggettività e la funzionalità. Gli azionisti hanno accesso a queste norme nel forum elettronico.
Art. 702 cpv. 2–4