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Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 68 pagine
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Codice delle obbligazioni
guagli sugli affari della società. Il consiglio d’amministrazione risponde alle domande degli azionisti due volte l’anno. Tutte le risposte devono inoltre essere immediatamente comunicate agli azionisti o messe a disposizione per consultazione in occasione dell’assemblea generale successiva.
3I ragguagli devono essere forniti nella misura in cui sono necessari per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non compromettono segreti d’affari o altri interessi preponderanti della società. Il rifiuto di fornire ragguagli dev’essere motivato per scritto.
4In occasione dell’assemblea generale in cui è approvato il conto annuale, il consiglio d’amministrazione di una società le cui azioni non sono quotate in borsa fornisce ragguagli agli azionisti sulle retribuzioni, i mutui e i crediti secondo gli articoli 734a–734c.
Art. 697a
3. Consultazione1 I libri e gli atti possono essere consultati da ogni azionista in quanto
l’assemblea generale o il consiglio d’amministrazione lo decida.
2La consultazione va autorizzata nella misura in cui è necessaria per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non compromette segreti d’affari o altri interessi preponderanti della società. Se la consultazione viene negata, il consiglio d’amministrazione deve motivare per scritto la decisione.
Art. 697b
4. Reiezione Ogni azionista può chiedere al giudice di ordinare che i ragguagli della domanda di
ragguagli o di siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in consultazione modo ingiustificato.
Art. 697c
V. Diritto1 Ogni azionista che già si è avvalso del suo diritto di ottenere ragguaall’istituzione di gli o di consultare documenti può proporre all’assemblea generale che una verifica
speciale un perito indipendente verifichi determinati fatti, in quanto tale verifi-
1. Con l’accordo ca speciale sia necessaria per l’esercizio dei suoi diritti.
dell’assemblea
generale2 Se l’assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni
azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale.
Art. 697d
2. In caso di1 Se l’assemblea generale non accede alla proposta, azionisti che rifiuto da parte
dell’assemblea detengano insieme almeno una delle partecipazioni seguenti possono, generale entro tre mesi, chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale: