Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 160Fedlex · Rapporto esplicativo
Sotto il profilo della politica giuridica, ciò risulta problematico nei casi in cui, malgrado una colpa lieve, l’ufficio di revisione nella pratica deve assumere una parte importante del danno mentre persone con una colpa più grave non ne rispondono. Il fatto che nelle azioni di responsabilità del diritto della società anonima si chiami in causa in primis l’ufficio di revisione causa di fatto uno spostamento della responsabilità dagli organi dirigenti all’ufficio di revisione. Ai fini del governo d’impresa occorre perciò meglio equilibrare le responsabilità rispettive degli organi societari, tenendo conto delle particolarità del ruolo delle persone incaricate dalla revisione rispetto al ruolo degli organi dirigenti. Nell’adempimento dei loro compiti di controllo, i revisori non possono impedire l’insorgere del danno, ma solo evitare che un danno già intervenuto aumenti. Le norme legali devono quindi garantire che siano in primo luogo gli organi dirigenti a rispondere dei danni derivanti dalla loro attività.
Occorre inoltre garantire il buon funzionamento del mercato dei servizi di revisione: si deve evitare che le società di revisione possano essere citate per danni di importo tale da metterne a rischio l’esistenza, anche per tenere conto del fatto che gli atti da loro commessi sono meno gravi di quelli delle altre persone coinvolte.
Ispirandosi alla soluzione prevista in altri Paesi, l’avamprogetto del disegno 2007 prevedeva di limitare la responsabilità solidale dei revisori a un importo massimo, nei casi in cui fosse loro imputabile soltanto una colpa leggera. Per la revisione di società quotate in borsa e di altre società di una certa importanza la responsabilità era limitata a 25 milioni di franchi, mentre era fissato in generale a 10 milioni il tetto previsto per la revisione di altre società388. Tale proposta ha tuttavia provocato reazioni contrastanti in sede di consultazione sull’avamprogetto 2005. La maggioranza degli interpellati ha affermato che le nuove norme privilegerebbero in modo ingiustificato gli uffici di revisione rispetto agli altri organi societari. Taluni hanno chiesto inoltre di rivedere esaustivamente l’intero regime di responsabilità previsto dal diritto azionario e non soltanto la responsabilità dell’ufficio di revisione. Solo pochi interpellati hanno invece approvato la soluzione proposta dall’avamprogetto 2005389.
Alla luce dei risultati della consultazione, il Consiglio federale ha disposto che si procedesse a un esame delle varie opzioni per migliorare le norme attuali. Un’ampia riforma del regime di responsabilità degli organi societari non è necessaria e la sua applicazione potrebbe porre seri problemi. Non è esente da problemi neppure una limitazione generale della responsabilità per i servizi di revisione (p. es. al 25 % del danno cagionato). Quest’ultima soluzione si ispira alla generalizzazione di una sentenza in cui il Tribunale federale, in applicazione dell’articolo 759 capoverso 1 CO, aveva limitato la responsabilità solidale dell’ufficio di revisione a un quarto del danno complessivo (nel caso in questione all’ufficio di revisione era nondimeno imputabile una colpa relativamente grave)390. Una simile regola comporterebbe una generalizzazione ingiustificabile dal punto di vista materiale. È stato inoltre proposto di prevedere nello statuto della società sottoposta a revisione una limitazione della responsabilità dell’ufficio di revisione basata sull’autonomia privata. La limitazione verrebbe in questo caso concordata tra la società e l’ufficio di revisione. Ciò potreb-
388 Cfr. rapporto esplicativo del 2 dic. 2005 concernente l'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni – Diritto della società anonima e diritto contabile, pag. 86.
389 Cfr. ricapitolazione dei risultati della procedura di consultazione, feb. 2007, pag. 21.
390 Sentenza del Tribunale federale 4C.506/1996 del 3 mar. 1998.