Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Art. 774 Quote sociali

Per analogia con il diritto della società anonima, la presente disposizione prevede che le quote sociali devono avere un valore nominale superiore a zero. Anche se la forma societaria della Sagl è stata concepita per le necessità di società con una cerchia ristretta di soci, appare ragionevole adeguare le sue disposizioni al diritto della società anonima. In particolare nell’ambito delle ristrutturazioni possono essere necessarie azioni con un valore nominale inferiore a 100 franchi. Inoltre, ciò facilita l'attuazione delle disposizioni sul capitale sociale in moneta straniera (cfr. art. 773).

Art. 775 Abrogato

Come l'analoga disposizione del diritto della SA (cfr art. 625), l'articolo 775 può essere abrogato in seguito alla modifica dell'articolo 772 capoverso 1.

Art. 776 n. 4 Statuto; disposizioni richieste dalla legge

La nozione di «pubblicazioni» è sostituita dalla nozione più pertinente di «comunicazioni». Secondo l’avamprogetto, lo statuto deve indicare soltanto la forma delle comunicazioni ai soci (cfr. art. 626 cpv. 1 n. 7). Questa indicazione stabilisce nel contempo anche la forma prescritta nello statuto per la convocazione dell’assemblea dei soci (art. 805 cpv. 5 n. 1 CO in combinato disposto con l’art. 700 cpv. 1).

Art. 777 cpv. 2 n. 2bisCostituzione

Per analogia con il diritto della società anonima, al capoverso 2 è aggiunto un numero 2bissecondo cui, se il capitale sociale è in moneta straniera, i promotori devono accertare che esso corrisponde almeno a un controvalore di 20 000 franchi (cfr. art. 629).

Art. 776a Abrogato

L’articolo 776a è abrogato per analogia con il diritto della società anonima e si rinuncia a elencare le disposizioni che per la loro validità richiedono l’iscrizione nello statuto. Per la motivazione vedi i commenti all’articolo 627. Sotto il profilo materiale non vi sono modifiche.

Art. 777b cpv. 2 n. 6 Documenti giustificativi

Come per la società anonima, l’avamprogetto prevede che anche nella Sagl la(prevista) assunzione di beni non sia più considerata una fattispecie qualificata di costituzione o di aumento di capitale da rendere pubblica nello statuto e nel registro di commercio (cfr. cap. 1.3.1.3).

Di conseguenza i contratti di assunzione di beni non sono più allegati all’atto di costituzione e l’articolo 777b capoverso 2 numero 6 può essere abrogato (cfr. art. 628).

Art. 777c Conferimenti

Poiché l'avamprogetto prescrive imperativamente la liberazione completa (cfr. art. 632), per i conferimenti si può rinviare globalmente al diritto della società anonima (cfr. art. 632 segg.).