Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 164Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 781 cpv. 4 Aumento del capitale sociale

Come per la società anonima l'avamprogetto aumenta da tre a dodici mesi il termine entro il quale l’aumento del capitale sociale deve essere notificato al registro di commercio (cfr. art. 650).

Art. 782 cpv. 2 Riduzione del capitale sociale

Il testo dell’articolo 782 capoverso 2 è adeguato sotto il profilo linguistico in modo tale che in nessun caso il capitale sociale possa essere ridotto al di sotto del capitale minimo secondo l’articolo 773. La riformulazione della presente disposizione vuole tenere conto del nuovo articolo 773. Sotto il profilo materiale non vi sono modifiche.

Art. 791 cpv. 1 Iscrizione nel registro di commercio

La presente disposizione dell'avamprogetto prevede esplicitamente che la cittadinanza dei soci stranieri sia indicata nel registro di commercio conformemente all’articolo 119 capoverso 1 lettera d dell’ORC393.

Art. 798, 798a e 798b Dividendi, interessi, tantièmes

Per i dividendi, gli acconti sui dividendi, gli interessi, gli interessi per il periodo d’avviamento e i tantièmes si rimanda complessivamente al diritto della società anonima (cfr. tra l’altro art. 660 CO rispettivamente art. 661 e 675a–677). Gli articoli 798a e 798b sono pertanto abrogati.

Per quanto concerne le riserve e il loro rimborso, anche l'articolo 801 CO rimanda al diritto della società anonima, in particolare agli articoli 671–674 e 677a.

Art. 802 cpv. 2 e 4 Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

Le modifiche dell’articolo 802 capoverso 2 sono di natura puramente terminologica («libri della società» invece di «libri»; cfr. art. 958f CO).

La modifica del capoverso 4 concerne soltanto il testo francese.

Art. 804 cpv. 2 n. 3, 5bise 14 Assemblea dei soci; attribuzioni

Il numero 3 è modificato per tenere conto del diritto sulla revisione in vigore dal 1° gennaio 2008. Secondo l’articolo 728a CO l’ufficio di revisione della società anonima verifica anche un eventuale conto di gruppo. Nella Sagl si applica la medesima regola; il rimando al revisore del conto di gruppo può pertanto essere soppresso.

Conformemente al diritto della SA, la decisione sul rimborso delle riserve da capitale è espressamente menzionata nel numero 5bise nettamente separata dalla decisione sull’impiego dell’utile (cfr. art. 698 cpv. 2 n. 6).

La modifica del numero 14 concerne soltanto il testo francese.

Art. 805 cpv. 4 e 5 n. 2, 2bis, 8 e 10 Convocazione e svolgimento

393 RS 221.411