Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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be tuttavia compromettere notevolmente la posizione giuridica dei creditori (si tratterebbe di una sorta di contratto a detrimento di terzi). Ne risulterebbero inoltre differenze ingiustificate tra le diverse società quanto al regime di responsabilità. Questa soluzione sarebbe pertanto problematica sotto il profilo giuridico. Non è convincente neppure la variante che prevede di limitare la responsabilità a un multiplo dell’onorario dell’ufficio di revisione, in quanto indurrebbe le società di revisione a stabilire artificiosamente un onorario modesto e a fatturare separatamente le prestazioni che vanno al di là dei compiti primari di revisione. In sede di applicazione del diritto, ciò comporterebbe inoltre notevoli difficoltà di delimitazione.
Per i motivi suesposti, l’avamprogetto basato sul disegno 2007 prevede una diversa soluzione per concretizzare il principio della solidarietà differenziata previsto dal diritto vigente. Il vigente capoverso 1 resta invariato e si applica ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione. Anche la responsabilità di queste persone è comunque commisurata alla colpa e alle circostanze. Per quanto concerne le persone responsabili per la revisione il capoverso 2 prevede che esse rispondono, purché abbiano contribuito a causare un danno per negligenza, sino a concorrenza dell’importo che sarebbero tenute a rifondere in seguito a regresso. In tal modo si tiene conto del ruolo particolare dell’ufficio di revisione e si evita che questo debba di fatto rispondere dell’intero danno nonostante la sua colpa sia minima rispetto a quella del consiglio d’amministrazione e della direzione. Il disciplinamento proposto coincide con quello previsto dal disegno e dal messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima391. Questa soluzione è in sintonia con il principio della solidarietà differenziata di cui al capoverso 1, in quanto permette di evitare limitazioni della responsabilità approssimative e indipendenti dalla colpa.
Il capoverso 2 si applica sia all’ufficio di revisione, sia alle altre persone che forniscono i servizi di revisione previsti dalla legge.
La regola si applica a tutti i casi di negligenza. Distinguere tra negligenza leggera, di media gravità e grave, porrebbe nella prassi difficoltà di delimitazione in definitiva equivalenti a quelle poste dal diritto vigente. Il grado della negligenza viene comunque preso in considerazione, poiché la gravità della colpa è determinante ai fini del calcolo del regresso. Nel caso di una negligenza grave, il capoverso 2 ha dunque un'importanza minore che in caso di colpa leggera.
Nel testo tedesco dei capoversi 3 e 4 il termine «giudice» è sostituito con «tribunale». Si tratta di meri adeguamenti redazionali.
Art. 760 Prescrizione
Nella presente disposizione la prescrizione obbedisce al medesimo meccanismo previsto nell’articolo 678a. Il termine di prescrizione relativo di cinque anni previsto dal diritto vigente è conservato.
391 Messaggio del 23 feb. 1983 sulla revisione del diritto della società anonima FF 1983 II 713, 906.